Indennità una tantum 2022, concluse le verifiche

A dicembre 2024 sono state completate le azioni relative agli emolumenti percepiti dai titolari di prestazioni pensionistiche e assistenziali, sulla base delle dichiarazioni dei redditi del 2021 fornite dall’Agenzia delle Entrate (INPS, comunicato 7 gennaio 2025).

L’INPS ha comunicato di aver concluso a dicembre 2024 le attività di verifica relative alle indennità una tantum erogate, in via provvisoria, nel 2022, per i titolari di prestazioni pensionistiche e assistenziali, sulla base delle dichiarazioni dei redditi del 2021 fornite dall’Agenzia delle entrate.

L’azione di verifica – condotta ai sensi dei decreti legislativi n. 50/2022 e n. 144/2022 – ha riguardato le indennità di 200 euro e 150 euro che erano state erogate provvisoriamente a coloro i cui redditi personali imponibili IRPEF 2021, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superassero rispettivamente i limiti di 35.000 e 20.000 euro.  

Per le situazioni, invece, in cui i redditi rilevanti a consuntivo sono risultati superiori ai limiti previsti, l’INPS ha già provveduto a inviare una comunicazione di indebito attraverso la Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione SEND Servizio Notifiche Digitali.

L’Istituto precisa, inoltre, che in linea generale, e come comunicato ai soggetti interessati nella notifica di indebito, il recupero verrà effettuato con trattenuta su pensione e rate mensili di 50 euro a partire dalla mensilità di giugno 2025. Laddove non sia possibile procedere al recupero con trattenuta su pensione, si procederà alla spedizione dell’Avviso di pagamento PagoPA.

Fondo Fasdac: supporto alle famiglie con il Progetto Genitorialità

A partire da gennaio 2025, previste novità per le famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 3 anni

Il Fondo Fasdac comunica che, dal 7 gennaio 2025, è previsto un rimborso al 100% senza franchigia delle prestazioni sanitarie in convenzione diretta per le famiglie che hanno figli di età compresa tra 0 e 3 anni. 
Potranno usufruire di tale beneficio, con accesso automatico, i dirigenti titolari di iscrizione al Fasdac e i figli 0-3 anni regolarmente assistiti.
Per i coniugi ed i conviventi, è necessaria una semplice autodichiarazione di genitorialità.
Per quest’ultimi, qualora fossero iscritti a Manageritalia, basterà accedere, dal 7 gennaio, a MyManageritalia e selezionare l’opzione genitorialità nella sezione dedicata. Viene messa a disposizione sulla pagina del Fondo, una mini-guida che accompagnerà la procedura passo passo. 
Invece, per coloro che non sono iscritti a Manageritalia, sarà necessario compilare il modulo online presente sulla pagina dedicata ed inviarlo via email all’indirizzo preposto. 
Si ricorda che con il Progetto Genitorialità, sono inclusi: ricoveri, diagnostica, odontoiatria, fisioterapia e tutte le prestazioni sanitarie solitamente soggette a compartecipazione.

Chiarimenti sull’esenzione IVA per prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello posto da una ASD in merito all’applicabilità del regime di esenzione IVA previsto dall’articolo 36­bis del decreto-­legge 22 giugno 2023, n. 75, per “prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport” (Agenzia delle entrate, riposta 8 gennaio 2025, n. 2).

L’articolo 36­bis del D.L. n. 75/2023 dispone che le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici, siano esenti dall’IVA.

 

Con vari riferimenti alla giurisprudenza unionale, l’Agenzia delle entrate sottolinea come agli Stati membri sia consentito esentare dall’IVA un numero limitato di prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica. Dalla medesima giurisprudenza, inoltre, si ricava che, ai fini dell’esenzione, la prestazione di servizi strettamente connessa con la pratica dello sport o dell’educazione fisica debba essere fornita da ”organismi senza fini di lucro”. 

 

La norma di cui al citato articolo 36­bis fa riferimento agli ”organismi senza fine di lucro”, che svolgono le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, ”compresi gli enti sportivi dilettantistici” di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 36/2021.

L’articolo 36­bis, nel menzionare gli ”organismi senza fine di lucro” ricomprende in tali enti principalmente quelli di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 36/2021, che riguarda le associazioni e le società sportive dilettantistiche, e, pertanto, fa riferimento principalmente ad enti che sono deputati a fornire come attività principale l’attività sportiva dilettantistica. Tale disposizione ha, dunque, previsto un regime di esenzione applicabile alle prestazioni che l’organismo senza fine di lucro svolge in termini di attività sportive nei confronti di persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica, incluse quelle strettamente connesse alle medesime, prevedendo, ai fini dell’ambito soggettivo di applicazione della norma, enti non lucrativi, inclusi quelli di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021.

 

L’Agenzia chiarisce che nella nozione di “organismi senza fini di lucro” possono ritenersi ricompresi gli enti pubblici, e, con riferimento agli enti privati, quelli di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021 e gli enti ”senza scopo di lucro” come anche definiti nella circolare n. 27/E del 26 marzo 2008 e nella circolare n. 56/E del 10 dicembre 2010.

In particolare, nella circolare n. 27/E del 2008 viene precisato che l’assenza dello scopo di lucro si ritiene soddisfatta in presenza di un’espressa previsione che, nell’atto costitutivo o nello statuto, escluda la finalità lucrativa dell’associazione. Tale previsione deve essere esplicitata anche attraverso la presenza di specifiche clausole che, sempre nell’atto costitutivo o nello statuto, prevedano:

– l’obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione alle finalità sociali perseguite dall’ente;

– il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione;

– l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

I predetti requisiti, oltre che risultare dall’atto costitutivo o dallo statuto, devono essere anche di fatto osservati.

 

Nel caso di specie, con un accordo il Comune concede in uso e gestione il Palasport all’istante, per il periodo di un anno, unitamente all’affidamento alla stessa ASD dei servizi di custodia, pulizia e piccola manutenzione del Palasport. Il Comune, inoltre, si impegna ad effettuare la sorveglianza ed il controllo periodico dei dispositivi di emergenza e sicurezza posti nel Palasport, nonché a sostenere tutte le spese derivanti dall’utilizzo dei medesimi, le sostituzioni e i reintegri, nonché a versare i tributi, le utenze e le spese per la manutenzione straordinaria. Spettano all’addetto alla gestione dell’impianto, invece, l’impegno a far osservare le norme del disciplinare contenuto nell’accordo e l’assunzione di responsabilità per l’idoneità degli utenti che accedono alla struttura sportiva. Inoltre, tale accordo prevede che l’istante sia autorizzata ad effettuare pubblicità commerciale all’interno del Palasport. In virtù di tale accordo, quindi, il Comune consente all’ASD di ritrarre un valore aggiunto sul piano economico, ulteriore rispetto a quello derivante dallo svolgimento dell’attività sportiva, attraverso lo svolgimento dell’attività pubblicitaria all’interno del Palasport.

Al riguardo l’Agenzia ritiene, dunque, che la concessione in uso e gestione del Palasport da parte del Comune all’istante, oggetto dell’accordo, che costituisce una prestazione di servizi complessa, con la quale viene affidata all’ASD la gestione del Palasport unitamente anche ad altri servizi accessori, non possa rientrare nell’esenzione IVA prevista dal citato articolo 36bis, non configurando ”prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport’‘.

CCNL BCC: nuovi aumenti a decorrere da gennaio 2025

Prevista la seconda tranche di aumenti per i  quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali
L’accordo del 9 luglio 2024 sottoscritto da Federcasse e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, U…

Contributi con scadenza di pagamento: nuovi tassi in vigore dal 2025

Dal 1° gennaio scatta il nuovo saggio degli interessi legali al 2% annuo (INPS, circolare 3 gennaio 2025, n. 1).

L’INPS comunica che in virtù della pubblicazione del decreto 10 dicembre 2024 del Ministro dell’economia e delle finanze (Allegato n. 1 alla circolare in commento), a decorrere dal 1° gennaio 2025, è stata fissata al 2% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

Il cambiamento avrà un impatto su vari aspetti, come il calcolo delle somme aggiuntive per il ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

In particolare, per i contributi con scadenza di pagamento a partire dalla data citata, si applicherà il nuovo tasso del 2%. Per le esposizioni debitorie pendenti alla data in questione, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2 alla circolare).

La medesima misura trova applicazione anche con riguardo all’ipotesi disciplinata dall’articolo 116, comma 10 della Legge n. 388/2000, laddove dispone che, in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’Istituto.

Peraltro, l’INPS rammenta che fino al 31 agosto 2024, la misura della sanzione era pari a quella prevista per l’omissione (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti), con applicazione del tetto del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, oltre interessi di mora superato tale limite.

Per le esposizioni debitorie già pendenti gli interessi saranno calcolati secondo i tassi vigenti al momento delle rispettive scadenze.

Il nuovo tasso si applica anche alle prestazioni pensionistiche e di fine servizio pagate a partire dal 1° gennaio 2025. Di conseguenza, la misura dell’interesse del 2% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2025.