Imposta sostitutiva per frontalieri: il codice tributo

Istituito nuovo codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri, da versare tramite modello F24 (Agenzia delle entrate, risoluzione 10 aprile 2025, n. 27/E).

L’articolo 6 del D.L. n. 113/2024 ha introdotto significative novità per i lavoratori dipendenti residenti in specifici comuni italiani e frontalieri che percepiscono redditi in Svizzera. A partire dal periodo d’imposta 2024, questi lavoratori hanno la possibilità di optare per l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

 

Il comma 3 del medesimo articolo 6 prevede che tale opzione venga esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e che il versamento dell’imposta sostitutiva venga effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

 

Inoltre, il comma 4 chiarisce che per quanto riguarda l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano le disposizioni ordinarie in materia di imposte dirette.

 

Ciò premesso, per permettere il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “1863” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui redditi percepiti in Svizzera dai lavoratori dipendenti frontalieri – art. 6 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”.

 

In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

 

CIPL Edilizia Industria Varese: stabilito l’EVR 2025

L’EVR da corrispondere nell’anno 2025 è pari al 4% dei minimi tabellari

Con verbale di accordo siglato il 24 marzo 2025, le Parti sociali Confartigianato Imprese Varese, Cna Varese Ticino Olona, Fenealuil Alta Lombardia, Filca Cisl dei Laghi, Fillea Cgil di Varese hanno stabilito l’EVR da corrispondere in quote mensili nell’anno 2025 agli operai, quadri ed impiegati (anche apprendisti).
Pertanto, qualora l’impresa presenti entrambi i parametri aziendali pari o positivi dovrà corrispondere l’EVR pari al 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del 1° luglio 2018.

Livelli EVR 4% (valore mensile)
7° livello – quadri e 1.a categoria super 69,42
6° livello – 1.a categoria 60,74
5° livello – 2.a categoria 50,61
4° livello – Impiegati di 4° livello 46,88
3° livello – 3.a categoria 43,84
2° livello – 4.a categoria 38,76
1° livello – 4.a categoria primo impiego 33,86
Livelli EVR 4% (valore orario)
Operaio di 4° livello 0,27
Operaio specializzato – 3° livello 0,25
Operaio qualificato – 2° livello 0,22
Operaio comune – 1° livello 0,20
Guardiani 0,18
Guardiani con alloggio 0,16

“Investimenti sostenibili 4.0”: dal 20 maggio 2025 le domande 

Definite le modalità di apertura dello sportello agevolativo e le procedure per la presentazione delle istanze (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 8 aprile 2025).

Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica di aver definito, con apposito provvedimento direttoriale, le modalità di apertura dello sportello agevolativo e le procedure per la presentazione delle domande nell’ambito di “Investimenti Sostenibili 4.0”. La misura ha l’obiettivo di supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle micro, piccole e medie imprese nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Lo sportello online Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del Ministero, aprirà i battenti il 20 maggio 2025.

L’iter di presentazione delle domande sarà articolato nelle seguenti fasi:

– a partire dalle ore 10 del 30 aprile, le imprese interessate, regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese, potranno precompilare le domande accedendo alla piattaforma di Invitalia;
– in questa fase sarà rilasciato il “codice di predisposizione della domanda“, che permetterà l’invio della richiesta, a partire dalle ore 10 del 20 maggio, sempre tramite la piattaforma di Invitalia.

Il provvedimento, con una dotazione finanziaria di 300.488.426,61 euro, è finanziato dal Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027” e fa seguito al decreto del MIMIT del 22 novembre 2024.

Le agevolazioni saranno concesse ed erogate in via prioritaria alle iniziative che contribuiranno in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali fissati dall’Unione europea e a quelle volte a supportare la transizione dell’impresa verso un modello di economia circolare, sostenibile e di efficienza energetica, attraverso l’utilizzo di tecnologie abilitanti. Queste includono: soluzioni di advanced manufacturing, additive manufacturing, realtà aumentata, simulazione, integrazione orizzontale e verticale, Internet of Things, Industrial Internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics, Intelligenza Artificiale, e blockchain, in linea con il Piano Transizione 4.0.

Le spese ammissibili, non inferiori a 750.000 euro, dovranno riguardare l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuove, opere murarie, programmi informatici, certificazioni ambientali e servizi di consulenza specialistica.

Le agevolazioni, ferma restando la copertura complessiva delle spese ammissibili pari al 75%, saranno erogate sotto forma di contributo in conto impianti e finanziamento agevolato, con una prevalenza del finanziamento agevolato (40% delle spese) rispetto al contributo in conto impianti (35% delle spese), senza distinzioni in base alla dimensione dell’impresa.

 

CCNL Informatica Piccola Industria: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Previsti aumenti retributivi ed una tantum per i dipendenti dei settori comunicazione, informatica, servizi innovativi e microimpresa

Il giorno 8 aprile 2025 Unigec Confapi, Unimatica Confapi e Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo per i dipendenti delle piccole e medie imprese della comunicazione, informatica, servizi innovativi e microimpresa. Il CCNL ha durata quadriennale sia per la parte economica che normativa e, fatte salve le decorrenze previste nei singoli istituti contrattuali, decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. 
Dal punto di vista normativo le Parti Sociali hanno apportato modifiche all’istituto del contratto a tempo determinato, individuando ulteriori ipotesi per cui il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero per esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
c) esecuzione di un progetto, un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo e non rientranti nelle normali attività (es. migrazione a nuovi software, cambi di sistemi informatici, etc.);
d) realizzazione di progetti temporanei legati alla modifica e/o modernizzazione degli impianti produttivi e attivazione di nuovi processi produttivi (es. attività di engineering e impiantistica);
e) incremento di volumi produttivi;
f) partenza di nuove attività, sviluppo e lancio di nuovi prodotti;
g) investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi;
h) realizzazione di percorsi formativi, anche on the job, legati a processi di innovazione aziendale e/o riorganizzazione;
i) potenziamento tecniche e competenze in ambito digitale.
In materia di malattia e infortunio non sul lavoro, per i lavoratori con disabilità certificata ex L. n. 68/99, considerata la maggiore fragilità e conseguente aumento del rischio di malattia, il periodo di conservazione del posto di lavoro è aumentato di 90 giorni. Durante tale ulteriore periodo non decorre la retribuzione e I’anzianità in riferimento ad ogni istituito.
Dal punto di vista retributivo sono stati stabiliti incrementi retributivi con decorrenza:
1° gennaio 2025;
1° gennaio 2026;
1° gennaio 2027
A tutti i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2025 è corrisposta con la retribuzione del mese di giugno 2025 una somma forfettaria pari a 100,00 euro lordi a titolo di Una Tantum. Detto importo è stato quantificato considerando anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. In caso di lavoro part-time l’importo Una Tantum viene riproporzionato in base all’orario di lavoro concordato. 
Per gli anni 2025, 2026 e 2027 l’importo di 258,00 euro a titolo di flex benefits è elevato a 300,00 euro. A partire dal mese di febbraio di ogni singolo anno le aziende devono mettere a disposizione di tutti i dipendenti detto importo da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno stesso. Le aziende che per l’anno 2025 hanno già proceduto a mettere a disposizione dei lavoratori l’importo di 258,00 euro devono procedere al relativo conguaglio entro il 31 dicembre 2025. 

Approvato modello comunicazione dati per concordato preventivo biennale

Approvato il modello per la comunicazione dei dati necessari all’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 (Agenzia delle entrate, provvedimento 9 aprile , n, 172928). 

Il D.Lgs. n. 13/2024, sulla base della delega al Governo per la riforma fiscale (articolo 17 comma 2 della L. n. 111/2023), ha previsto che, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti che svolgono attività nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale e che la proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente.

 

Pertanto, l’Agenzia ha approvato il modello con cui i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale possono comunicare i dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e la relativa accettazione.

 

Tale modello, reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia, deve essere presentato esclusivamente dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta e che intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

 

L’Agenzia evidenzia che la trasmissione del modello deve avvenire esclusivamente per via telematica attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline o in alternativa, avvalendosi di soggetti incaricati, come previsto dall’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998.