Apprendistato duale: l’ipotesi della trasformazione

Fornite precisazioni sulle nuove regole introdotte dal Collegato Lavoro (INPS, messaggio 24 gennaio 2025, n. 285).

L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in materia di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante (o apprendistato di secondo livello), anche in un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale: ipotesi introdotta dall’articolo 18 del Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) che ha modificato il comma 9 dell’articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2015, relativo all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (cosiddetto apprendistato di primo livello o apprendistato scolastico). 

L’Istituto evidenzia che la “trasformazione del contratto”, previo aggiornamento del piano formativo individuale e nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi, comporta la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l’iniziale apprendistato di primo livello e l’apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale e, in particolare, ai sensi dell’articolo 45  comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, di un prolungamento del periodo di formazione finalizzato:

– al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;

– al conseguimento di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008;

– allo svolgimento di attività di ricerca;

– allo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

In proposito, l’INPS rammenta che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 45, il datore di lavoro che intenda stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca deve necessariamente sottoscrivere un protocollo con l’ente formativo o di ricerca a cui il giovane è iscritto con il quale venga stabilita la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. La medesima disposizione prevede altresì che la formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale.

La retribuzione dell’apprendista è disciplinata secondo lo stesso schema previsto per l’apprendistato di primo livello

Infine va rilevato che, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato sono rimesse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative indicate all’articolo 45, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2015.

Le precisazioni sul regime contributivo

In relazione all’ipotesi di trasformazione dell’apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante (o di secondo livello) operata da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, anche nel caso di trasformazione in apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi del novellato comma 9 dell’articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2015, le riduzioni di cui all’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della Legge n. 296/2006, trovano applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello.

Pertanto, tenuto conto che la trasformazione del contratto ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2015, non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità del rapporto già in essere, a decorrere dalla data di trasformazione, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il datore di lavoro è tenuto anche al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.

Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria (CIGO/CIGS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui al D.Lgs. n. 148/2015, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni.

 

Sul sito dell’Agenzia delle entrate il nuovo applicativo “Regime adempimento collaborativo”

È stato introdotto un nuovo servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate per i contribuenti ammessi al regime di Cooperative compliance e per coloro che hanno presentato domanda di adesione (Agenzia delle entrate, comunicato 23 gennaio 2025).

Il nuovo applicativo, accessibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, mira a semplificare la gestione della posizione dei contribuenti nell’ambito dell’istituto, offrendo la possibilità di inserire direttamente a sistema sia la Mappa dei rischi, compilata sulla base dei modelli disponibili, sia di caricare ed eventualmente aggiornare gli altri documenti necessari (come per esempio la strategia fiscale, la relazione agli organi di gestione e le certificazioni richieste).

 

Il nuovo servizio “Regime adempimento collaborativo” può essere utilizzato sia dai contribuenti che hanno presentato istanza di adesione prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023 (“soggetti aderenti”), sia da coloro che, volendo aderire alla Cooperative, hanno già presentato la relativa istanza e sono stati inseriti nella lista dei soggetti in possesso dei requisiti soggettivi (“nuovi istanti”).

 

In particolare, il servizio consente di:

  • scaricare i modelli disponibili per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali (ad oggi è disponibile il modello standardizzato di Mappa dei rischi per il settore industriale);

  • caricare la propria Mappa compilata a seguito delle verifiche eseguite con esito positivo dal sistema;

  • caricare gli ulteriori documenti richiesti tra cui, per esempio, il corpus nor¬mativo interno del TCF (TCM, Strategia Fiscale, ecc.), la rela¬zione agli organi di gestione e le certificazioni (art. 4 Dlgs n. 128/2015);

  • consultare e aggiornare la propria documentazione.

CCNL Cinematografia Esercizi: firmata l’ipotesi di accordo

Dopo un percorso durato più di 2 anni, le Parti sociali hanno trovato un accordo anche sul fronte economico

Il 23 gennaio 2025 le Parti sociali, ad esclusione della Slc-Cgil, hanno siglato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto di settore.
Difatti, a seguito dello stato di agitazione proclamato dalle OO.SS. e attraverso la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori, si è giunti ad un accordo anche per la parte economica, prevedendo un aumento di 200,00 euro, per i FTE al quarto livello, così suddiviso:
– 150,00 euro sui minimi contrattuali;
– 50,00 euro sul welfare, in massima parte sulla polizza sanitaria.
Inoltre, è stato stabilito che la prima quota, pari a 35,00 euro, è stata già corrisposta con decorrenza dal 1° gennaio 2023; la seconda, pari a 60,00 euro, decorrere dal 1° novembre 2024; la terza quota di 50,00 euro sarà da destinare al welfare/ polizza sanitaria e la quarta tranche di 55,00 euro decorrerà dal 1° luglio 2025.
In aggiunta ai 200,00 euro di aumento complessivo previsti, l’accordo riconosce un ulteriore aumento per il recupero inflattivo dell’anno 2025, a partire dal 1° gennaio 2026. 
Si riportano di seguito le novità previste con l’ipotesi di accordo:
– maggiorazione del 10% del minimo tabellare per ciascuna ora lavorata di domenica;
– i 5,00 euro per 12 mensilità destinati precedentemente alla previdenza complementare saranno ora destinati alla polizza sanitaria;
– è stata definita la costituzione e la modalità di svolgimento del lavoro agile, riconoscendo il buono pasto anche in caso di attività lavorativa svolta in modalità agile prestato presso altre sedi o Hub aziendali;
– sono state eliminate le penalizzazioni economiche in caso di malattia nelle giornate di sabato, domenica e festivi;
– l’azienda corrisponderà alla lavoratrice ed al lavoratore un’indennità integrativa il cui importo, aggiunto al trattamento economico erogato dall’Istituto assicuratore consenta di raggiungere il 100% della normale retribuzione. 
Infine, viene pianificata l’apertura di un nuovo ente bilaterale di categoria che dovrà essere costituito entro il 31 dicembre 2025.

Attività stagionali: chiarimenti sul contributo addizionale NASpI 

Illustrata la norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 introdotta dal Collegato Lavoro (INPS, messaggio 23 gennaio 2025, n. 269).

L’INPS ha fornito chiarimenti in ordine ai profili connessi all’applicazione del contributo addizionale NASpI e al relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali. La delucidazione dell’Istituto giunge alla luce norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 introdotta dall’articolo 11 della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro).

Infatti, la disposizione citata del Collegato Lavoro prevede che l’articolo 21, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 81/2015, si interpreti nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal D.P.R. n. 1525/1963, anche “le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.

Si rammenta, peraltro, che l’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che, qualora un lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

I chiarimenti dell’INPS

L’INPS spiega che in forza dell’intervento normativo di cui al citato articolo 11 del Collegato Lavoro, il disposto di cui all’articolo 2, comma 29, lettera b) della Legge n. 92/2012 non risulta, allo stato, allineato alla definizione di “attività stagionali” escluse dal medesimo articolo 11, che prevede l’obbligo di una vacanza contrattuale tra 2 contratti a termine.

Considerato che l’articolo 2, comma 29, lettera b) della Legge n. 92/2012 configura una deroga sostanziale rispetto al principio generale di debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento, la stessa norma ha natura speciale ed è, dunque, di stretta interpretazione, non potendo trovare applicazione al di fuori delle ipotesi tassativamente contemplate.

Pertanto, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività “per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro”, ancorché definite “stagionali” dall’articolo 11 della Legge n. 203/2024, non rientrando queste nell’elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, è dovuto il contributo addizionale NASpI e l’aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di questa tipologia di lavoratori.

Infine, ai fini della compilazione del flusso di denuncia mensile UniEmens, i datori di lavoro che assumono lavoratori per lo svolgimento delle citate attività, non ricomprese nell’elencazione di cui al D.P.R. n. 1525/1963, ma definite “stagionali” dall’articolo 11 del Collegato, devono utilizzare le modalità in uso e validare l’elemento qualifica 3 con il valore “S” avente il significato di “Stagionale (restanti tipologie)”.

 

 

CCNL Farmacie: prosegue il confronto

Tra gli argomenti i permessi per la formazione, la maternità e la malattia

Lo scorso 15 gennaio si sono incontrate per la quarta volta Federfarma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs per discutere sul rinnovo del CCNL dei dipendenti da farmacie private.
Di seguito gli argomenti trattati.
Permessi per la formazione: la richiesta si incentra sullo svolgimento dei permessi per la formazione obbligatoria ed il relativo contributo alle spese relative ai corsi.
Maternità: Federfarma si è resa disponibile ad incrementare  la percentuale di integrazione alla retribuzione esclusivamente nel periodo di maternità obbligatoria.
Malattia: necessità di revisionare il testo contrattuale in merito alla distinzione tra malattia ed infortunio, oltre a discutere su un eventuale mantenimento del posto di lavoro in caso di superamento del periodo di comporto, sia per le situazioni di particolare gravità che per l’infortunio.
Permessi rol: Federfarma, a fronte della carenza del personale, non si è resa disponibile ad un incremento dei permessi.
In merito alla revisione della classificazione del personale ed all’introduzione di nuove figure professionali, invece, Federfarma ha stabilito la necessità di ulteriori approfondimenti. 
Le prossime riunioni sono fissate per il 12 e 13 marzo