Rimborso implantologia fuori rete per i lavoratori edili

Da maggio 2022, il Fondo sanitario dei lavoratori edili (Sanedil), ha considerato una nuova prestazione che prevede il rimborso implantologia fuori rete.

Gli iscritti al Fondo Sanedil ed i loro familiari fiscalmente a carico, avranno la possibilità di richiedere il rimborso per le prestazioni di implantologia effettuate al di fuori della rete convenzionata.
L’introduzione dell’erogatore Fuori Rete nella garanzia Implantologia, che prevede un sotto massimale pari all’80% rispetto alle tariffe previste per la modalità in rete, interesserà i sinistri iniziati a partire dal 1° maggio 2022.

Firmato il rinnovo contrattuale per l’edilizia artigianato

Sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’Edilizia e affini.

Il contratto si applica dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2024.
In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 92,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nella seguente tabella:

Livelli

Parametri

Aumento complessivo

AUMENTI

NUOVI MINIMI

1/5/2022

1/7/2023

1/5/2022

1/7/2023

205 188,60 106,60 82,00 1.911,46 1.993,46
180 165,60 93,60 72,00 1.705,08 1.777,08
150 138,00 78,00 60,00 1.421,04 1.481,04
139 127,88 72,28 55,60 1.325,38 1.380,98
130 119,60 67,60 52,00 1.231,72 1.283,72
115 105,80 59,80 46,00 1.107,65 1.153,65
100 92,00 52,00 40,00 947,30 987,30

 

Formazione e Inquadramento
Nell’ottica della qualificazione delle imprese, viene riconosciuta la professionalità degli addetti, tramite il ricorso alla formazione, al rafforzamento della figura dell’imprenditore, alla sicurezza e della formazione dei lavoratori, con l’istituzione dell’innovativa figura del “Mastro formatore artigiano”, che riconosce e valorizza la competenza e la professionalità acquisita dallo stesso in cantiere negli anni, unita ad un sistema premiale per le imprese virtuose che contribuiscono alla riduzione del fenomeno del sotto inquadramento dei lavoratori, in una logica di contrasto al dumping.

Elemento variabile della retribuzione
L’accordo prevede anche una più adeguata caratterizzazione dell’elemento variabile della retribuzione centrato anche sull’andamento aziendale, attraverso un innovativo sistema contrattuale di riforma dello strumento in una logica di riduzione del cuneo fiscale.

Orario di lavoro
Nella direzione di valorizzare le specificità della piccola e media impresa vengono previste previsioni contrattuali che adattano il regime di orario di lavoro alle esigenze temporanee dell’impresa, previa comunicazione ed eventuale confronto con il sindacato, soprattutto nelle tipologie di lavorazioni tipiche del settore, quali lavori nei centri storici delle città ed interventi di riqualificazione e manutenzione di edifici situati in aree con restrizione di accesso.

 

Contratto a termine
In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2015 e dalla l egge n. 96/2018, al contratto di lavoro può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Le proroghe ed i rinnovi sono ammessi nei limiti ed alle condizioni previste dalPart. 21 del D.lgs. 81/2015 e dal comma successivo. Al contratto a tempo determinato potrà inoltre essere apposta una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, dalle imprese edili che siano in possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dall’art. 29 L. n. 341/95, anche per le seguenti specifiche condizioni: avvio di un nuovo cantiere; proroga dei termini di un appalto; avvio di specifiche attività edile o fase lavorativa non precedentemente programmata; assunzione di giovani fino a 29 anni e lavoratori con età superiore a 45 anni; assunzione di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi. assunzione di cassaintegrati.

PNRR: attuazione dell’investimento nella transizione ecologica

Il Ministero dello sviluppo economico, con il decreto del 3 marzo 2022, ha fornito le disposizioni atte a consentire la realizzazione, nel rispetto della disciplina europea e nazionale di riferimento, dell’Investimento 5.4 «Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica» previsto nell’ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», del PNRR.

Le risorse destinate all’attuazione dell’investimento di cui al comma 1, pari ad euro 250.000.000,00, sono utilizzate per il finanziamento di operazioni di sostegno alle «imprese target» conformi ai requisiti previsti dal presente decreto. Ai predetti fini, le menzionate risorse del PNRR sono investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Fondo GTF.
Il Fondo GTF è istituito e gestito dalla SGR.
Le operazioni finanziate dal Fondo sono volte a favorire la transizione ecologica delle filiere negli ambiti, in particolare, dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, dell’economia circolare, della mobilità sostenibile, dell’efficienza energetica, della gestione dei rifiuti e dello stoccaggio di energia, ovvero di altri ambiti della transizione ecologica. Per le predette finalità, il Fondo GTF:
a) opera attraverso investimenti diretti ovvero indiretti a favore di start-up con elevato potenziale di sviluppo, con particolare riguardo verso le piccole e medie imprese delle filiere della transizione ecologica e le piccole e medie imprese che realizzano progetti innovativi, anche già avviati, non prima del 1° febbraio 2020, ma caratterizzati da significativo grado di scalabilità;
b) favorisce il co-investimento con fondi istituiti e gestiti dalla SGR ovvero, su un flusso delle opportunità di investimento generato dalla stessa SGR nonché con altri fondi di investimento purché gestiti da team indipendenti, con significativa esperienza e positivi risultati in operazioni analoghe e in possesso di un assetto organizzativo in linea con le migliori prassi di mercato.
Sono ammissibili al sostegno del Fondo GTF operazioni:
a) con periodo di investimento non superiore a cinque anni, seguiti da ulteriori cinque anni di gestione del portafoglio;
b) con importo dell’investimento compreso tra euro 1.000.000,00 ed euro 15.000.000,00, per investimenti diretti, e tra euro 5.000.000,00 ed euro 20.000.000,00, per investimenti indiretti;
c) rivolte agli ambiti di cui sopra;
d) conformi agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01).
Non sono in ogni caso ammissibili al sostegno del Fondo GTF operazioni riferite alle seguenti attività:
a) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle, ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, nonché le relative infrastrutture di trasmissione, trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01);
b) attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico. Per quanto attiene agli inceneritori, l’esclusione non si applica alle azioni previste in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita. Per quanto attiene agli impianti di trattamento meccanico biologico, l’esclusione non si applica alle azioni previste negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita;
d) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.

Cosa fare se il server per l’invio telematico dei corrispettivi va in tilt

Forniti chiarimenti in tema di comportamento da adottare in caso di rottura o malfunzionamento dei registratori di cassa o dei server Rt, cioè di eventi che impediscono la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi (Agenzia delle Entrate – risposta 06 maggio 2022, n. 247).

L’Agenzia delle Entrate ha avuto già modo di affrontare il problema dell’erronea memorizzazione e connessa trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 127/2015, indicando quali siano i principi esistenti in materia, nonché i corretti comportamenti da tenere anche in ipotesi di malfunzionamenti di varia natura.

In particolare:
– in caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l’esercente deve richiedere tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, deve provvedere all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica;
– a fronte del malfunzionamento del registratore telematico o del server RT, intendendosi come tale qualsiasi anomalia che riguardi una sua componente (si pensi, ad esempio, alla singola cassa collegata ad un server RT) o l’intero apparato, rendendolo non in grado di memorizzare e trasmettere nei termini dati completi e corretti al Sistema AE, lo stesso va posto nello stato “Fuori Servizio”, stato che consente all’Amministrazione di avere contezza di un problema in essere e di motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati;
– la corretta tenuta del registro di emergenza rende non obbligatoria la trasmissione (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione dall’Amministrazione finanziaria ovvero la certificazione dei corrispettivi con strumenti alternativi come le fatture;
– la memoria dei singoli punti cassa può essere utilizzata in luogo del registro di emergenza.

Qualora siano state rispettate le prescrizioni dei punti precedenti e liquidata in maniera corretta l’imposta, non trovano applicazione le sanzioni di cui agli artt. 6, co. 2- bis, 11 co. 2- quinquies e 12, co. 2, D.Lgs. n. 471/1997).
Con particolare riferimento all’ipotesi in cui, pur a fronte della corretta liquidazione dell’imposta e dell’utilizzo del registro di emergenza, in presenza di un malfunzionamento il registratore telematico/server RT non sia stato posto “fuori servizio” ed abbia proceduto alla memorizzazione/invio di dati incompleti o comunque non veritieri, va precisato che la sanzione applicabile è sempre quella dell’art. 11, co- 2- quinquies, D.Lgs. n. 471/1997, ossia euro 100 per ciascuna trasmissione.

Quota EBNA 2022 per le imprese artigiane

I rinnovi dei CCNL Area Legno-Lapidei Artigianato e del CCNL Area Tessile Moda – Chimica Ceramica Artigianato hanno recepito l’Accordo Interconfederale del 17/12/2021, a partire dalla competenza maggio 2022 compresa, scatta dunque la nuova quota mensile EBNA.

Per i suddetti CCNL, da maggio 2022 la nuova quota mensile EBNA è data dalla somma del fisso di euro 15,65 + il variabile dello 0,60% dell’imponibile previdenziale.
Segue la tabella da utilizzare per il calcolo del versamento su F24 del contributo mensile EBNA, aggiornato in base a quanto disposto dall’Accordo Interconfederale nazionale del 17 dicembre 2021 ed in vigore dall’1/1/2022. Il calcolo deve essere fatto per ciascun dipendente in forza all’azienda. Il contributo di solidarietà M980 va versato su DM10/UNIEMENS.
A gennaio 2022 i CCNL artigiani che hanno recepito l’Accordo Interconfederale nazionale del 17/12/2021 sono stati:
– Area Meccanica (il settore comprende la Metalmeccanica, l’Impiantistica, gli Odontotecnici, gli Orafi)
– Area Alimentazione e Panificazione
– Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

A febbraio 2022 l’Accordo Interconfederale nazionale del 17/12/2021 è stato recepito dal CCNL PMI Area Tessile Moda – Chimica Ceramica e Lavorazioni piastrelle in terzo fuoco.

A maggio 2022 l’Accordo Interconfederale nazionale del 17/12/2021 è stato recepito dal CCNL Area Legno-Lapidei e dal CCNL Area Tessile Moda – Chimica Ceramica.

L’unica modalità per effettuare il versamento EBNA e le eventuali sanatorie è versare su F24 con codice EBNA. E’ necessario verificare l’inquadramento dell’azienda nel cassetto previdenziale INPS. In base alla Circolare INPS n. 53 del 12-04-2019, le aziende artigiane nate dopo la data del 12 aprile 2019 devono richiedere all’INPS, tramite cassetto previdenziale, l’assegnazione del codice di autorizzazione 7B, senza il quale non è possibile richiedere le prestazioni di cassa integrazione FSBA; per le aziende nate prima di tale data l’assegnazione del codice 7B è stata invece automatica da parte dell’INPS.