Imposta successione per distribuzione di riserva straordinaria erogata agli eredi

L’Agenzia delle entrate ha analizzato la questione della successione e della distribuzione di utili in relazione a una partecipazione azionaria gravata da usufrutto, in particolare riguardo alla situazione degli eredi del defunto (Agenzia delle entrate, risposta 12 febbraio 2025, n. 30).

A seguito della delibera di distribuzione delle riserve straordinarie della Società, infatti, gli Istanti hanno ricevuto somme significative, ma si sono trovati a dover chiarire il trattamento fiscale di tali crediti in relazione all’imposta di successione.

 

L’Agenzia delle entrate, nel suo parere, ricorda che nell’ipotesi di usufrutto su una partecipazione sociale, viene attribuito al titolare di tale diritto il godimento dei frutti, e pertanto, il diritto a percepire gli utili derivanti dall’altrui partecipazione societaria.

La costituzione del diritto di usufrutto su una quota di partecipazione sociale comporta una dissociazione dei diritti connessi alla quota stessa, in quanto all’usufruttuario spetta il diritto agli utili, mentre al titolare della quota spetta la nuda proprietà. 

Il valore dell’usufrutto deve essere calcolato applicando al valore del titolo il coefficiente previsto nell’Allegato al citato D.P.R. n. 131/1986, come modificato dal decreto del MEF 18 dicembre 2020, in relazione all’età della persona alla cui morte deve cessare il diritto di usufrutto.

Tale criterio non si rende applicabile alla determinazione dei redditi di capitale, che sono imputabili per intero all’usufruttuario.

 

Ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera e), del TUIR, costituiscono redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società.

Si presumono ai fini fiscali prioritariamente distribuiti l’utile d’esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all’imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Pertanto, le somme erogate a titolo di distribuzione di riserve non rientranti in tale fattispecie, costituiscono redditi di capitale. Con la delibera di distribuzione vengono stabiliti gli importi che verranno attribuiti agli aventi diritto che, con riferimento alle quote di partecipazione gravate di usufrutto, coincide con l’usufruttuario. Gli importi deliberati devono essere integralmente riconosciuti in capo all’usufruttuario al momento della delibera, anche nell’ipotesi in cui lo stesso usufruttuario sia deceduto prima della liquidazione degli importi e che gli stessi siano materialmente incassati dai nudi proprietari della quota di partecipazione gravata, in qualità di eredi.

 

L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.

L’imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi.

I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti: a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4%.

 

Nel caso di specie, come dichiarato dagli Istanti, l’assemblea dei soci della Società ha deliberato la distribuzione della riserva straordinaria (derivante da accantonamento di utili degli esercizi precedenti). A causa del decesso del padre, la quota della riserva di utili spettante al de cuius è stata materialmente erogata ai figli, in qualità di eredi, al netto della ritenuta del 26%.

Al riguardo, l’Agenzia ritiene che, in caso di quota partecipativa gravata da usufrutto, il diritto alla percezione degli utili distribuiti e utili accantonati a riserva straordinaria, poi distribuita, spetti unicamente all’usufruttuario, in base a quanto previsto dal primo comma dell’articolo 984 c.c., ovvero al de cuius. In conseguenza del decesso dell’usufruttuario, avvenuto prima della effettiva erogazione delle predette somme, i figli, in qualità di eredi del de cuius, sono diventati titolari del diritto di credito nei confronti della Società.

Prima della deliberazione di distribuzione degli utili, il socio risulterà solo titolare di una situazione soggettiva prodromica all’acquisto, nella propria sfera patrimoniale, del diritto alla distribuzione degli utili: titolare di un’aspettativa di mero fatto nei confronti della società, fin quando non ne venga deliberata l’effettiva distribuzione da cui discende l’insorgere del vero e proprio diritto di credito.

Dunque, il predetto credito rientra tra i beni che compongono l’attivo ereditario del de cuius e, pertanto, devono essere inseriti nella dichiarazione di successione dello stesso per l’importo effettivamente percepito dai figli e al netto della ritenuta del 26% a titolo di imposta sostituiva operata dalla Società.

CIRL Edilizia Artigianato Marche: stabilito l’EVR 2025

CIRL Edilizia Artigianato Marche: stabilito l’EVR 2025

Le Parti hanno riconosciuto l’EVR fino al 31 dicembre 2025

Il 4 febbraio è stato siglato da Anaepa, Cna, Fiae,Claai delle Marche e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil il verbale di accordo per la verifica  dei parametri relativi alla definizione dell’Elemento Variabile della Retribuzione previsti dal CIPL del 17 dicembre 2021 per le imprese artigiane edili ed affini delle Marche.
Le Parti hanno, infatti, stabilito che i cinque parametri indicati risultano positivi e, nelle more del rinnovo del CIPL, hanno provveduto a determinare il valore dell’EVR per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
Di seguito gli importi.

Livello  EVR 2025
7 68,58 euro
6 60,02 euro
5 50,01 euro
4 46,33 euro
3 43,32 euro
2 38,30 euro
1 33,45 euro

CCNL Metalmeccanici: non riparte la trattativa di rinnovo

Previsti ulteriori scioperi per il mese di marzo 

L’11 febbraio 2025, le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm, comunicano che a seguito dell’incontro avvenuto con la delegazione di Federmeccanica e Assistal, non è ripartita la trattativa di rinnovo.
A fronte di ciò, le Organizzazioni sindacali confermano l’intenzione di procedere con le otto ore di sciopero, articolato dai territori, entro il mese di febbraio, con il blocco degli straordinari e delle flessibilità.
Difatti, a parere delle stesse, è necessario riaprire la trattiva al fine di rinnovare il contratto di settore, con l’obiettivo di difendere e promuovere l’industria metalmeccanica e l ‘occupazione. 
Pertanto, in assenza della volontà di riaprire la trattativa entro febbraio da parte di Federmeccanica e Assistal, vi saranno molteplici scioperi per il mese di marzo

 

Lavoratori impatriati, ulteriori chiarimenti AdE sul nuovo regime

Nella risposta n. 22/2025, l’Agenzia delle entrate chiarisce un dubbio sulla possibilità di beneficiare del regime agevolativo per i lavoratori impatriati a decorrere dall’anno d’imposta 2024 e, in particolare, se l’emissione delle fatture ad un unico cliente estero che, negli anni precedenti è stato il datore di lavoro, sia un ostacolo alla fruizione dello stesso.

Il “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” si applica ai contribuenti che trasferiscono, dal periodo d’imposta 2024, la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 dispone che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;

  • i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di: sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo; sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

  • l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;

  • i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

La base imponibile è ridotta al 40% nei seguenti casi:

– il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;

– in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime di cui al presente articolo.

La riduzione al 40% della base imponibile è subordinata alla condizione che durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

 

L’Agenzia chiarisce che il nuovo regime può essere applicato, nel rispetto delle condizioni richieste, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore si trasferisca in Italia per prestare l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore del medesimo soggetto (residente o non residente in Italia), presso il quale è stato impiegato all’estero prima del predetto trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo. La norma prevede l’allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all’estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l’attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all’estero.

 

Nel caso di specie, dunque, l’istante che al rientro in Italia presterà l’attività professionale con la stessa società per la quale aveva già lavorato all’estero, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla norma, potrà beneficiare del nuovo regime agevolativo, a partire dal periodo d’imposta di rientro in Italia e per i quattro successivi considerato che dichiara di essere stata residente all’estero per almeno 6 anni.

CCNL Istruzione e ricerca: siglata l’ipotesi di sequenza contrattuale

Introdotta la nuova figura preruolo nell’ambito della ricerca, si attende la firma definitiva e l’avvio dei contratti

La Flc-Cgil ha comunicato, mediante nota stampa del 7 febbraio 2025, che è stata approvata, come ipotesi di accordo, la sequenza contrattuale del CCNL Istruzione e ricerca, sottoscritta dalle OO.SS. e l’Aran il 9 ottobre 2024,riferita al settore ricerca. Con la sequenza è stata introdotta la nuova figura del preruolo di ricerca, introdotta dalla Legge 79 del 2022. Rispetto all’ipotesi iniziale, nella fase di contrattazione è stata definita una differenziazione della retribuzione in funzione dell’impegno richiesto e l’indicazione che sono fatte salve alcune norme specifiche per alcuni settori, in particolar modo per gli Epr, data la natura del contratto a tempo determinato, come indicato dall’art. 12bis del DLgs 218/2016. Parallelamente all’introduzione della nuova figura professionale, i sindacati affermano che è necessario ritirare il Disegno di Legge di iniziativa ministeriale 1240. 
In materia di precariato nell’ambito universitario, le OO.SS. hanno avanzato la proposta per un nuovo piano straordinario per allargare gli organi e stabilizzare i precari che rafforza il sistema pubblico universitario. Nei prossimi giorni i Sindacati attendono la convocazione per la sottoscrizione definitiva e la partenza del confronto nelle università e negli enti sui regolamenti attuativi.