CCNL Portuali: sottoscritto l’accordo sul welfare

Dal 1° aprile destinati ulteriori 77,00 euro alla Polizza Sanitaria

Il 18 marzo è stato sottoscritto da Assoporti, Assiterminal, Assologistica, Uniport, Ancip e Filt-Cgil, Fit-Cisl,Uiltrasporti il verbale di accordo sul welfare sanitario sulla base di quanto stabilito dal verbale del 18 novembre 2024 prevedendo di destinare per ciascun lavoratore, in aggiunta a quanto previsto, ulteriori 77,00 euro di cui:
– 42,00 euro a Unisalute;
– 35,00 euro ad ONHC Spa, per le prestazioni odontoiatriche indicate nel “Piano sanitario Cassa Salute Più -Copertura assicurava AIG Europe SA”.

Bonus nuovi nati 2025: la disciplina del contributo una tantum

Fornite indicazioni anche sulle modalità di presentazione delle domande (INPS, circolare 14 aprile 2025, n. 76).

Con la circolare in argomento, l’INPS ha illustrato la disciplina del cosiddetto Bonus nuovi nati, fornendo anche indicazioni per la relativa presentazione delle domande di accesso, alla luce delle disposizioni della Legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 206, Legge n. 207/2024).

Il contributo è un importo una tantum di 1.000 euro destinato ai nuclei familiari con figli nati, adottati o in affido preadottivo dal 1° gennaio 2025, con l’obiettivo di incentivare la natalità e sostenere le spese familiari.

I requisiti di accesso richiesti che i genitori richiedenti devono possedere, congiuntamente sono:

cittadinanza, i beneficiari possono essere cittadini italiani, di uno Stato membro dell’Unione europea oppure essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolari di permesso unico di lavoro, autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;

residenza, il genitore richiedente deve essere residente in Italia al momento della domanda. Tale requisito deve sussistere dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido preadottivo) alla data di presentazione della domanda;

requisito economico: è necessario un ISEE non superiore a 40.000 euro annui, escludendo dal calcolo le erogazioni relative all’Assegno unico e universale (AUU).

La domanda dovrà essere presentata online, tramite il servizio dedicato, entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio.

In alternativa, può essere presentata tramite l’app INPS mobile, il Contact center multicanale oppure gli istituti di patronato.

La pubblicazione del servizio online sarà comunicata dall’INPS con successivo messaggio.

Il Bonus Nuovi nati non concorre alla formazione del reddito imponibile e sarà finanziato con 330 milioni di euro per il 2025, aumentando a 360 milioni di euro annui dal 2026. L’INPS monitorerà l’utilizzo delle risorse, comunicando mensilmente i risultati al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia.

CIRL Autotrasporto Merci Lombardia: previsti aumenti fino a 800,00 euro

Previste modifiche agli straordinari e all’indennità di trasferta

Il 28 febbraio 2025 Confartigianato Trasporti Lombardia, Cna-Fita Lombardia, Claai Lombardia, Casartigiani Lombardia e Filt-Cgil Lombardia, Fit-Cisl Lombardia, Uiltrasporti Lombardia hanno sottoscritto un accordo per il personale viaggiante con sede in Lombardia. Per detti lavoratori la prestazione lavorativa settimanale ordinaria è di 47 ore. L’orario di lavoro è distribuito fino ad un massimo di 6 giorni nell’arco della settimana ed è conguagliabile nell’arco di 4 settimane.
Dal punto di vista economico l’intesa ha aggiornato alcuni istituti, dal lavoro straordinario all’indennità di trasferta. Stabilita la corresponsione di un trattamento economico di discontinuità, relativo ai “tempi morti” nei quali l’autista, ad esempio, deve attendere anche ore fermo alla dogana o per il disbrigo delle pratiche portuali. Previsto inoltre un aumento reale nella busta paga degli autisti in un range lordo dai 300,00 agli 800,00 euro mensili.

Risarcimento del danno e disciplina CFC

Il principio di diritto n. 4/2025 dell’Agenzia delle entrate si concentra sulla rilevanza di un risarcimento del danno ai fini dell’applicazione della disciplina relativa alle Controlled Foreign Companies (CFC).

La normativa in materia di CFC è regolata dall’articolo 167 del TUIR, il quale è stato modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 142/2018 (che ha recepito la Direttiva (UE) 2016/1164, nota come ATAD) e, più recentemente, dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 209/2023 (Decreto fiscalità internazionale).
La finalità principale della normativa CFC è quella di prevenire che soggetti residenti in Italia, con società controllate situate in Paesi a fiscalità privilegiata, possano attuare pratiche di pianificazione fiscale aggressiva trasferendo ingenti utili dalla società controllante (soggetta ad alta fiscalità) alle società controllate (soggette a tassazione ridotta).

A tal fine, la disciplina CFC prevede un meccanismo di imputazione per trasparenza al soggetto residente in Italia dei redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente, anche in assenza di un’effettiva distribuzione di utili, qualora quest’ultimo sia assoggettato a tassazione privilegiata.

 

Come evidenziato nella circolare dell’Agenzia n. 18/E/2021, i regimi CFC, inizialmente concepiti con una finalità anti-differimento dell’imposizione (”anti­deferral”), hanno assunto una connotazione più marcatamente “antiabuso”. 

 

L’operatività della normativa CFC, ai sensi dell’articolo 167 del TUIR, è subordinata al verificarsi congiunto di tre condizioni:

  • controllo, di diritto o economico, dell’entità estera, da parte di un soggetto residente in Italia;
  • assoggettamento dell’entità estera controllata ad un livello di tassazione effettiva non congruo;
  • realizzazione, da parte dell’entità estera controllata, di proventi rientranti nelle categorie di passive income menzionate nella stessa disposizione, per oltre un terzo dei proventi complessivi.

In merito all’ultima condizione, l’Agenzia ritiene che il risarcimento del danno, conseguito sulla base di un accordo transattivo a seguito dell’interruzione di un’attività economica effettiva imputabile alla controparte, non possa essere ascritto ai passive income di cui al citato articolo 167, comma 4, lettera b), del TUIR.

 

L’articolo 167 elenca specificamente le categorie di proventi che costituiscono passive income ai fini CFC:

1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
4) redditi da leasing finanziario;
5) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente,
controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

In particolare, l’Agenzia osserva che un risarcimento volto a ristorare il pregiudizio conseguente alla preclusa possibilità di esercitare l’attività imprenditoriale per cui la controllata estera era stata costituita e per il sostenimento inutile di rilevanti spese finalizzate all’avviamento dell’attività, non risulta riconducibile ad alcuna delle singole tipologie di proventi individuate dalla Direttiva ATAD e recepite nell’ordinamento italiano dall’articolo 167, comma 4, lettera b), del TUIR.

Di conseguenza, non si ravvisano i presupposti applicativi della disciplina CFC, anche con riferimento alla condizione del conseguimento, per oltre un terzo dei proventi complessivi, di passive income elencati dall’articolo 167, comma 4, lettera b) del TUIR.

Bando ISI 2024, al via la registrazione delle domande

Da oggi sino al 30 maggio possibile la compilazione delle istanze di partecipazione (INAIL, comunicato 11 aprile 2025).

L’INAIL ha comunicato che dal 14 aprile fino alle ore 18.00 del 30 maggio 2025 sarà possibile compilare e registrare le domanda di partecipazione al bando ISI 2024, con il quale l’Istituto mette a disposizione delle imprese che investono in prevenzione 600 milioni di euro di incentivi a fondo perduto, quasi 100 in più rispetto all’edizione precedente. La procedura informatica, divisa in quattro fasi, è spiegata in dettaglio nel videotutorial realizzato da Postel in collaborazione con l’INAIL, che segue il primo video incentrato sulle novità di questa edizione del bando. Entrambi i filmati sono disponibili nella pagina dedicata al bando presente sul sito INAIL.

Con il nuovo bando ISI sono state introdotte alcune novità per migliorare l’efficacia degli interventi realizzati e semplificare la procedura di accesso al contributo. Il nuovo avviso punta, infatti, a incrementare ancora di più la partecipazione delle micro e piccole imprese, per le quali è prevista la possibilità di anticipare il 70% delle somme concesse, e di quelle operanti in settori ad alto rischio. Tra le priorità anche il sostegno all’innovazione tecnologica e all’ammodernamento dei macchinari. Inoltre, per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, la percentuale di finanziamento può arrivare fino all’80%

Il video citato illustra all’utente tutte le fasi della compilazione, dall’inserimento dei dati dell’azienda e di quelli del legale rappresentante, alla selezione dell’asse di finanziamento prescelto tra i cinque a disposizione, alla descrizione del progetto, con il costo e l’importo del finanziamento richiesto. In base alle informazioni inserite, il sistema assegna un punteggio per ogni parametro. Per inviare la domanda è necessario raggiungere 130 punti.

Infine, l’INAIL ha reso noto che i prossimi passi consisteranno nell’aggiornamento del Calendario scadenze ISI 2024 e  nella pubblicazione delle Regole tecniche e della Tabella temporale per il funzionamento dello sportello informatico.