Modalità operative per attestazione requisiti e garanzia dei rappresentanti fiscali

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per l’attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 apile 2025, n. 186368).

I soggetti che intendono assumere o che già operano come rappresentanti fiscali sono tenuti a presentare un’apposita dichiarazione che attesti il possesso di specifici requisiti e, in base al numero dei soggetti rappresentati, a prestare un’idonea garanzia.

La dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attesta di:

  • non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;
  • non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
  • non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
  • non trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

La dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale, presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
Nel caso di rappresentante fiscale diverso da persona fisica, la dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti, persone fisiche, dallo stesso indicati nel modello di dichiarazione IVA. In caso di sostituzione o nuova nomina di uno o più legali rappresentanti, invece, la dichiarazione deve essere resa dagli stessi contestualmente alla presentazione della dichiarazione IVA.

In mancanza di presentazione della dichiarazione, la partita IVA del rappresentato viene cessata d’ufficio.

I soggetti obbligati devono prestare un’idonea garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione IVA con cui vengono comunicati i dati del rappresentante fiscale, prestata sotto forma di:
– cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
– polizza fideiussoria;
– fideiussione bancaria rilasciate ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

 

Il valore massimale minimo della garanzia varia in base al numero dei soggetti rappresentati:

  • 30.000 euro per 2-9 soggetti;
  • 100.000 euro per 10-50 soggetti;
  • 300.000 euro per 51-100 soggetti;
  • 1.000.000 euro per 101-1000 soggetti;
  • 2.000.000 euro per più di 1000 soggetti.

I soggetti che intendono assumere la rappresentanza di un solo soggetto non sono tenuti a prestare la garanzia, ma devono comunque presentare la dichiarazione dei requisiti. In caso di aumento del numero dei soggetti rappresentati che comporti il passaggio a una fascia superiore, il rappresentante fiscale deve prestare una nuova garanzia con il nuovo valore massimale minimo.
La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a 48 mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale competente.

Dalla data della comunicazione di esito positivo sulla garanzia, e ferma restando la presentazione della dichiarazione dei requisiti, il soggetto è abilitato ad operare come rappresentante fiscale per il numero di soggetti corrispondente alla fascia della garanzia prestata.

I soggetti che invece già operano come rappresentanti fiscali, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, devono presentare la dichiarazione dei requisiti soggettivi e, se richiesto in base al numero di rappresentati, prestare la garanzia.
In caso di inadempimento entro il termine, l’Agenzia delle entrate comunica al rappresentante fiscale l’avvio della procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati tramite PEC o raccomandata A/R. A partire dalla ricezione di tale comunicazione, decorre un ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il rappresentante fiscale ha la possibilità di presentare la dichiarazione e prestare la garanzia per mantenere il proprio ruolo. Alla scadenza di questo ulteriore termine, in assenza della documentazione richiesta, viene effettuata la cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati.

CCNL Edilizia Piccola Industria Confapi: siglato il verbale sulla parte normativa

Le Parti Sociali hanno altresì condiviso le tabelle contenenti i nuovi minimi retributivi

Il 15 aprile 2025 le Parti Sociali Confapi Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cigl hanno sottoscritto il rinnovo della parte normativa e reso operativi i minimi retributivi previsti dall’ipotesi di accordo 24 marzo 2025. Dal 1° ottobre 2025, trova applicazione la nuova disciplina in materia di trasferta per tutto il territorio nazionale, sostituendo anche gli accordi territoriali. Viene istituita una Commissione paritetica delle Parti sociali composta da 12 componenti, inclusi i Segretari Generali e delle Organizzazioni sindacali (con il supporto della CNCE), della durata di 6 mesi per la definizione del modello di denuncia unica. 
Nell’accordo in oggetto le Parti hanno condiviso le tabelle contenenti i nuovi minimi retributivi con decorrenza:
– 1° aprile 2025;
– 1° marzo 2027.

Livelli Aumenti
dall’1.4.2025
Minimi
dall’1.4.2025
Aumenti
dall’1.3.2027
Minimi
dall’1.3.2027
VII 200,00 2.175,96 150,00 2.325,96
VI 180,00 1.958,36 135,00 2.093,36
V 150,00 1.631,98 112,50 1.744,48
IV 140,00 1.523,17 105,00 1.628,17
III 130,00 1.414,38 97,50 1.511,88
II 117,00 1.272,94 87,75 1.360,69
I 100,00 1.087,99 75,00 1.162,99

Esonero giovani under 36: al via la campagna su finanziamento UE

Avviata la comunicazione alle aziende e ai lavoratori beneficiari sull’utilizzo dei fondi europei (INPS, comunicato 15 aprile 2025).

Nel biennio 2021-2022 (disciplinato dalla Legge di bilancio 2021), è stato cofinanziato dal Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” (PON SPAO) con risorse FSE-REACT EU, l’esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36

La Legge di bilancio 2021 aveva previsto, infatti, il concorso al finanziamento di tali misure per mezzo delle risorse del Programma “Next Generation EU”.

A seguito di una specifica attività di audit, la Commissione europea ha rilevato la necessità, in ipotesi di cofinanziamento, di un’adeguata informazione rivolta ai destinatari finali del beneficio in merito all’utilizzo dei finanziamenti dell’UE. Di conseguenza l’INPS, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha avviato in questi giorni un’attività di comunicazione alle aziende e, per il loro tramite, ai lavoratori (indicati quali destinatari finali del beneficio da parte della Commissione) che sono stati assunti/trasformati a tempo indeterminato negli anni 2021 e 2022. 

Con le comunicazioni inviate dall’Istituto alle aziende beneficiarie, le stesse sono state invitate a fornire una specifica informazione (tramite email o altra modalità) ai dipendenti, per i quali si è fruito della misura, dell’avvenuto finanziamento con i fondi europei (FSE-REACT EU).

L’INPS rammenta che la misura di agevolazione è stata avviata per sostenere l’occupazione e superare gli effetti della crisi causata dalla pandemia Covid-19 e le sue conseguenze sociali, nonché per promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia.

 

 

CCNL Farmacie Private: trattativa di rinnovo bloccata sulla proposta economica

A parere delle OO.SS. è inaccettabile la proposta di aumento salariale pari a 120,00 euro

Il 15 aprile 2025 le Parti sociali si sono incontrate per la trattativa di rinnovo del CCNL di settore. L’incontro era incentrato sulla proposta economica di incremento retributivo pari a 120,00 euro nel triennio. 
Data la decisione di Federfarma di mantenere l’aumento nella stessa misura di grandezza, le Organizzazioni sindacali ribadiscono che tale proposta è inaccettabile e lontana dalle richieste mosse in virtù del principio del recupero del potere di acquisto, perso nel corso degli anni sia a causa dei ritardi nel rinnovo precedente che dell’incremento dell’inflazione registrato nel biennio 2021 e 2022, successivo alla sottoscrizione del contratto precedente. 
Pertanto, viene convocato per il 7 maggio 2025 il coordinamento unitario dei delegati e delle strutture, per fare il punto complessivo della discussione contrattuale e definire le prossime iniziative al fine di spingere la parte datoriale a modificare la sua proposta economica.

CCNL Chimica Industria: siglata l’ipotesi di accordo con aumenti complessivi pari a 257,00 euro

Stabiliti incrementi retributivi e IPO per il triennio 2025-2028

Il 15 aprile 2025 Federchimica, Farmindustria e le OO.SS. Ficltem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno siglato un’ipotesi di accordo per i dipendenti dell’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL. L’accordo decorre dal 1° luglio 2025 e scade il 30 giugno 2028. Per quanto concerne la parte economica, tenuto conto dello scostamento inflattivo riferito al periodo 2022/2024 e di quanto concordato con l’accordo dell’8 gennaio 2024 in merito all’anticipazione degli adeguamenti del TEM e di quota parte della tranche rispetto alle previste decorrenze contrattuali, il trattamento economico complessivo è pari a 294,00 euro per la categoria D1. Inoltre, viene precisato che l’ultima tranche di aumento del TEM, pari a 20,00 euro (D1), prevista per il 2025 dall’accordo di rinnovo del 13 giugno 2022 sarà erogata unitamente alle decorrenze economiche indicate nell’accordo, a partire da luglio 2025. Le Parti stabiliscono per il triennio di vigenza contrattuale un aumento complessivo del TEM pari a 257,00 euro per la categoria D1 suddiviso in 5 tranches (comprensive dell’importo di 20,00 euro sopra indicato):
101,00 euro dal 1° luglio 2025;
20,00 euro dal 1° dicembre 2025;
60,00 euro dal 1° luglio 2026;
60,00 euro dal 1° luglio 2027;
16,00 euro dal 1° giugno 2028
Di seguito le tabelle indicanti gli incrementi TEM per il settore chimico e chimico-farmaceutico. 

Incrementi Trattamento Economico Minimo (TEM)
Cat. PO 1.7.2025 1.12.2025 1.7.2026 1.7.2027 1.6.2028 Totale
Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO
A1 107,00 43,00 21,00 9,00 63,00 27,00 63,00 27,00 19,00 6,00 273,00 112,00
A2 107,00 27,00 21,00 5,00 63,00 15,00 63,00 15,00 19,00 4,00 273,00 66,00
A3 107,00 24,00 21,00 4,00 63,00 13,00 63,00 13,00 19,00 4,00 273,00 58,00
B1 100,00 24,00 19,00 5,00 60,00 13,00 60,00 12,00 17,00 5,00 256,00 59,00
B2 100,00 17,00 19,00 4,00 60,00 9,00 60,00 9,00 17,00 3,00 256,00 42,00
C1 81,00 29,00 16,00 6,00 48,00 17,00 48,00 17,00 13,00 5,00 206,00 74,00
C2 81,00 22,00 16,00 5,00 48,00 13,00 48,00 13,00 13,00 4,00 206,00 57,00
D1 76,00 25,00 15,00 5,00 45,00 15,00 45,00 15,00 13,00 3,00 194,00 63,00
D2 76,00 19,00 15,00 4,00 45,00 12,00 45,00 12,00 13,00 3,00 194,00 50,00
D3 76,00 16,00 15,00 3,00 45,00 9,00 45,00 8,00 13,00 2,00 194,00 38,00
E1 69,00 17,00 14,00 3,00 41,00 10,00 41,00 10,00 12,00 2,00 177,00 42,00
E2 69,00 10,00 14,00 1,00 41,00 4,00 41,00 4,00 12,00 2,00 177,00 21,00
E3 69,00 6,00 14,00 0 41,00 2,00 41,00 2,00 12,00 1,00 177,00 11,00
E4 69,00 3,00 14,00 0 41,00 1,00 40,00 1,00 12,00 0 177,00 5,00
F 69,00 0 14,00 0 40,00 0 40,00 0 12,00 0 175,00 0,00
Trattamento Economico Minimo (TEM)
Cat. PO Previgente 1.7.2024 1.7.2025 1.12.2025 1.7.2026 1.7.2027 1.6.2028
Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO
A1 2.520,52 547,96 2.627,52 590,96 2.648,52 599,96 2.711,52 626,96 2.774,52 653,96 2.793,52 659,96
A2 2.520,52 313,07 2.627,52 340,07 2.648,52 345,07 2.711,52 360,07 2.774,52 375,07 2.793,52 379,07
A3 2.520,52 250,70 2.627,52 274,70 2.648,52 278,70 2.711,52 291,70 2.774,52 304,70 2.793,52 308,70
B1 2.325,22 308,76 2.425,22 332,76 2.444,22 337,76 2.504,22 350,76 2.564,22 362,76 2.581,22 367,76
B2 2.325,22 215,38 2.425,22 232,39 2.444,22 236,39 2.504,22 245,39 2.564,22 254,39 2.581,22 257,39
C1 2.072,25 328,40 2.153,25 357,40 2.169,25 363,40 2.217,25 380,40 2.265,25 397,40 2.278,25 402,40
C2 2.072,25 241,61 2.153,25 263,61 2.169,25 268,61 2.217,25 281,61 2.265,25 294,61 2.278,25 298,61
D1 1.917,03 322,23 1.993,03 347,23 2.008,03 352,23 2.053,03 367,23 2.098,03 382,23 2.111,03 385,23
D2 1.917,03 223,74 1.993,03 242,74 2.008,03 246,74 2.053,03 258,74 2.098,03 270,74 2.111,03 273,74
D3 1.917,03 169,73 1.993,03 185,73 2.008,03 188,73 2.053,03 197,73 2.098,03 205,73 2.111,03 207,73
E1 1.732,87 252,41 1.801,87 269,41 1.815,87 272,41 1.856,87 282,41 1.897,87 292,41 1.909,87 294,41
E2 1.732,87 154,27 1.801,87 164,27 1.815,87 165,27 1.856,87 169,27 1.897,87 173,27 1.909,87 175,27
E3 1.732,87 89,42 1.801,87 95,42 1.815,87 95,42 1.856,87 97,42 1.897,87 99,42 1.909,87 100,42
E4 1.732,87 44,17 1.801,87 47,17 1.815,87 47,17 1.856,87 48,17 1.897,87 49,17 1.909,87 49,17
F 1.698,46 0,00 1.767,46 0,00 1.781,46 0,00 1.821,46 0,00 1.861,46 0,00 1.873,46 0,00

Inoltre, dal 1° luglio 2027 viene riconosciuto un elemento distinto della retribuzione pari a 26,00 euro per la categoria D1. Di seguito la tabella con gli importi.

Cat. PO EDR 1.7.2027
A1 39,00
A2 34,00
A3 33,00
B1 32,00
B2 30,00
C1 28,00
C2 27,00
D1 26,00
D2 25,00
D3 24,00
E1 22,00
E2 20,00
E3 19,00
E4 19,00
F 18,00

Per quel che concerne la definizione degli incrementi del TEM relativi al prossimo rinnovo del CCNL, con riferimento all’inflazione relativa agli anni 2028, 2029 e 2030 con decorrenza da luglio 2028 a giugno 2031, le Parti assumono come Entità puntuale settoriale (Eps) 100 pari a 19,39 euro. Per quanto riguarda, invece, le tabelle con gli incrementi e i valori aggiornati dell’Eps definiti dall’accordo per le diverse categorie e livelli di inquadramento dei settori fibre, abrasivi, lubrificanti e GPL saranno diffusi non appena definiti sulla base degli specifici parametri di riferimento e secondo le consuete prassi e regole contrattuali applicate dalle Parti.
Ulteriori incrementi previsti sono:
– dal 1° luglio 2027 – Indennità di turno notturno pari a 15,50 euro. Per le Specificità settoriali Fibre, sempre dal 1° luglio 2027, l’importo è pari a 6,00 euro;
– dal 1° gennaio 2027, l’aliquota contributiva al Fondo Fonchim a carico dell’impresa è pari a 2,3% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr. 
La parte normativa vede rafforzarsi i permessi per favorire i percorsi di istruzione terziaria; l’incremento delle tutele in caso di malattia dei lavoratori, al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Inoltre, sono state stabilite linee guida in tema di utilizzo dell’intelligenza artificiale, promozione in tema di diversità e inclusione e contrasto delle molestie e violenze nei luoghi di lavoro.