CCNL Assicurazioni Sna: con il rinnovo contrattuale previsti nuovi minimi e Una Tantum

Dal 1° maggio aumenti contrattuali e Una Tantum. Incrementato l’importo del buono pasto fino a 7,00 euro

Nei giorni 15 e 16 aprile si è riunito il Comitato Centrale Sna per l’approvazione del rinnovo contrattuale per i dipendenti delle agenzie di assicurazioni, sottoscritto insieme a Confsal-Fisals e Fesica-Confsal. Il contratto, scaduto ad aprile 2023, interessa circa 20.000 dipendenti. Con il rinnovo contrattuale, dal 1° maggio, sono previsti nuovi minimi salariali che variano da un minimo di 80,00 euro ad un massimo di 216,00 euro lorde al mese, a seconda del livello di inquadramento. Oltre agli aumenti sopra indicati, viene riconosciuta anche un’Una Tantum per il periodo 1° aprile 2023-30 aprile 2025. 
Dal punto di vista normativo, le novità riguardano l’aumento del contributo in favore dell’Ebisep (0,50%), che consente di estendere i servizi a favore dei dipendenti. È prevista anche l’anticipazione dell’assunzione di lavoratori a tempo determinato, nei casi di sostituzione per maternità. Inoltre, sempre per i contratti di assunzione di lavoratori a tempo determinato, se ne potranno attivare fino a 3, ma solo per le agenzie che occupano fino a 6 lavoratori. Con il rinnovo, il premio di produzione potrà essere erogato sotto forma di welfare. Elevato il buono pasto da 4,29 a 7,00 euro

Artigiani e commercianti: la riduzione contributiva per i nuovi iscritti 2025

Fornite le indicazioni per l’accesso al beneficio previsto dall’articolo 1, comma 186 dell’ultima Legge di bilancio (INPS, circolare 24 aprile 2025, n. 83).

L’INPS ha fornito le indicazioni necessarie all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 186 della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), che ha previsto a decorrere dall’anno in corso e per 36 mesi una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario.

La riduzione contributiva, che è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota, spetta anche ai soci di società che abbiano titolo all’iscrizione alle citate gestioni e per i collaboratori familiari.

La riduzione contributiva ha a oggetto sia i contributi dovuti entro il limite fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione, sia i contributi dovuti sui redditi eccedenti tale limite, previsti dall’articolo 1, comma 1 della Legge n. 233/1990.

Le indicazioni operative

Il possesso dei requisiti è dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nel modulo di presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata dal titolare del nucleo aziendale, accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il relativo modulo, il cui rilascio verrà comunicato con apposito messaggio dall’INPS.

Attraverso il medesimo portale, i richiedenti possono verificare l’esito dell’istanza. I contribuenti in possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione contributiva e che intendono presentare la relativa istanza, possono effettuare il versamento della contribuzione nella misura ridotta.

Nel caso in cui i medesimi abbiano versato la contribuzione in misura piena, gli eventuali importi eccedenti saranno utilizzati a compensazione sulle rate successive o a rimborso. L’INPS effettuerà le verifiche d’ufficio in merito alla sussistenza dei requisiti.

La riduzione contributiva opera in maniera continuativa per i 36 mesi citati. Nel caso in cui nel corso del tempo si determini una variazione del codice della posizione aziendale (ad esempio, per spostamento di provincia dell’attività o per iscrizione a una diversa gestione speciale autonoma) non è necessario per il beneficiario presentare una nuova domanda.

Con successivo messaggio dell’Istituto sarà comunicato il rilascio di un modello di domanda di rinuncia al beneficio. L’esercizio di tale opzione determina la perdita della riduzione contributiva a decorrere dal mese successivo alla presentazione della stessa. 

Qualora a seguito dei controlli successivi emerga la carenza dei requisiti in capo al contribuente o la sussistenza di un periodo precedente al 1° gennaio 2025 di attività lavorativa autonoma che avrebbe dato titolo all’iscrizione a una delle due gestioni previdenziali in argomento, l’INPS procede al disconoscimento della riduzione contributiva, con conseguente applicazione delle regole ordinarie di imposizione contributiva e al recupero dei contributi dovuti e non pagati con aggravio delle sanzioni civili calcolate ai sensi della lettera b) del comma 8 dell’articolo 116 della Legge n. 388/2000, come sostituita, a decorrere dal 1° settembre 2024, dall’articolo 30, comma 1, lettera b) del D.L. n. 19/2024, a decorrere dalla data originaria di scadenza dei versamenti.

 

 

CIPL Commercio Confcommercio Genova: siglato accordo in materia di lavoro a termine

Le aziende potranno beneficiare delle disposizioni previste dall’accordo per le assunzioni effettuate dal 16 aprile 2025 al 31 ottobre 2025

Il giorno 16 aprile 2025 si sono incontrati Confcommercio Genova, Fisascat-Cisl della Provincia di Genova e Uiltucs-Liguria hanno siglato un’intesa in materia di lavoro a termine. Il punto di partenza di questa intesa risiede nelle previsioni del Decreto Dignità, il quale, pur reintroducendo le causali per la stipula di contratti a termine, ha mantenuto inalterate le deroghe previste dal D.Lgs. n. 81/2015 per le attività stagionali, sia per quanto concerne la successione dei contratti che per le limitazioni quantitative. In questo contesto normativo, il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi ha introdotto l’articolo “Contratto a tempo determinato in località Turistiche”, demandando alla contrattazione territoriale l’individuazione precisa di queste località e la conseguente applicazione delle deroghe previste.
Le organizzazioni sindacali e datoriali genovesi hanno preso atto di come l’economia del territorio, non limitandosi alla sola Riviera, presenti una marcata stagionalità che impatta significativamente sui livelli occupazionali. Le aziende che applicano il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi con sede o unità locale nella provincia di Genova si trovano spesso a fronteggiare picchi di lavoro in determinati periodi dell’anno, legati non solo al turismo in senso stretto ma anche a eventi, manifestazioni e festività.
L’accordo in oggetto definisce in maniera univoca il Comune di Genova e tutti i Comuni della Provincia di Genova, così come individuati dalla Regione Liguria tramite specifici decreti, come località a prevalente vocazione turistica. Questa definizione comporta, per i contratti a tempo determinato stipulati in tali aree da datori di lavoro che applicano integralmente il CCNL, l’esclusione dall’osservanza di alcune importanti disposizioni normative:
– durata massima (24 mesi) in caso di successione di rapporti a tempo determinato tra le stesse partì per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale (art. 19, co. 2, D.Lgs n. 81/2015);
– limitazioni quantitative all’instaurazione di rapporti a tempo determinato (art. 23, co. 2 lett. c, D.Lgs n. 81/2015);
– rispetto degli intervalli temporali nell’ipotesi di successione di contratti a termine (art. 21, co. 2 lett. C, D.Lgs n. 81/2015);
– rinnovo o proroga per cui le stesse sono ammesse anche in assenza delle condizioni di cui all’art 19, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015 relative all’attività ordinaria o estranee ad essa (art. 21, co. 1, D.Lgs n. 81/2015).
Il datore di lavoro che intende beneficiare di queste deroghe deve indicare nel contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale e comunicare l’avvenuta applicazione all’Ente Bilaterale del Terziario di Genova tramite un apposito modulo, fornendo dettagli sull’organico, sulle specifiche dei contratti e sulle motivazioni delle assunzioni. Questa comunicazione è un requisito essenziale per la validità dell’applicazione delle speciali disposizioni.
Infine, l’accordo specifica i settori merceologici e i periodi ammessi per l’applicazione delle deroghe. Per le assunzioni effettuate dal 16 aprile 2025 al 31 ottobre 2025 e durante il periodo dei saldi invernali definiti dalla Regione Liguria, le aziende di specifici settori (Alimentazione, Fiori Piante e Affini, Merci d’Uso e Prodotti Industriali, Servizi alle Imprese e alle Persone) potranno beneficiare delle disposizioni previste dall’accordo territoriale.

Editoria: il recupero del TFR maturato

Fornite le istruzioni per i datori di lavoro e le imprese del settore coinvolte in trattamenti di CIGS con contratto di solidarietà (INPS, messaggio 22 aprile 2025, n. 1348).

L’INPS ha fornito le istruzioni operative per il recupero, tramite conguaglio, delle quote di TFR maturato per i datori di lavoro e le imprese del settore dell’editoria coinvolte in trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) con contratto di solidarietà.

Nel dettaglio, per i datori di lavoro e in particolare per le imprese del settore dell’editoria con dipendenti giornalisti coinvolti in trattamenti di CIGS con contratto di solidarietà, il recupero delle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a causa della riduzione dell’orario di lavoro può essere effettuato solo dopo un termine sospensivo di 90 giorni (o di 120 giorni nel caso di ulteriori trattamenti).

Tale termine inizia con la fine del periodo di fruizione della CIGS, o di un ulteriore trattamento straordinario, e durante questo periodo il diritto di credito del datore di lavoro rimane sospeso; dal momento che la norma non prevede un termine di decadenza, il recupero può essere effettuato solo dopo che il periodo sospensivo si è concluso.

Per procedere, il datore di lavoro deve utilizzare il codice di conguaglio “L045” nel flusso UNIEMENS e il recupero avviene tramite conguaglio contabile, rispettando le istruzioni fornite dall’INPS. Gli importi esposti saranno oggetto di puntuali controlli di coerenza da parte dell’Istituto.

CCNL Forze armate: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il contratto di rinnovo

Previsti aumenti stipendiali e il riconoscimento la nuova indennità per i servii notturni, armati e non

Il 18 aprile 2025 è stato pubblicato In Gazzetta Ufficiale, l’accordo sindacale definitivo per il rinnovo del contratto 2022-2024, che interessa il personale dei Corpi di polizia a ordinamento civile, ordinamento militare e delle Forze Armate. 
Pertanto, sono operative tutte le novità presenti nel testo rinnovato:
– estensione della licenza straordinaria per congedo parentale per i figli fino ai 12 anni;
– il riconoscimento della nuova indennità per i servizi notturni, armati e non;
– incrementi retributivi ed il pagamento degli arretrati. 
In particolare, il pagamento degli arretrati relativi al periodo 2024 ed ai primi mesi del 2025, dovrebbe avvenire con un cedolino straordinario nel mese di maggio, successivo all’emissione dello stipendio ordinario. Seppur le date ipotizzate sono il 26 o 27 maggio, nulla è ancora certo, dipendendo il tutto da come procederanno i lavori. 
Inoltre, si ricorda  che gli importi degli arretrati saranno decurtati delle somme già corrisposte a titolo di indennità di vacanza contrattuale (pari allo 0,5% dello stipendio) e di anticipo sul rinnovo contrattuale (pari al 3,35%).
Invero, l’adeguamento delle tabelle stipendiali non potrà essere inserito nel cedolino di maggio per ragioni tecniche. L’aggiornamento entrerà quindi in vigore a partire dal mese di giugno