Le istruzioni operative sul Congedo parentale: gli aumenti dell’indennità

Fornite indicazioni sull’indennità parentale in aumento dal 60% all’80% della retribuzione (INPS, circolare 26 maggio 2025, n. 95).

Alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 all’indennità per Congedo parentale, l’INPS con la circolare in commento ha fornito le relative istruzioni operative. In effetti, l’articolo 1, comma 217 della Legge n. 207/2024 ha incrementato l’indennità per il mese di congedo parentale dall’attuale 60% all’80% della retribuzione. Inoltre, l’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese è stata anch’essa portata all’80%.

In sostanza, le principali novità includono:

– primo mese, retribuito all’80% (già previsto dalla Legge di Bilancio 2023).

– secondo mese, elevato all’80% (precedentemente al 60%).

– terzo mese, innalzato al’80% (prima al 30%).

In questo modo, ogni coppia genitoriale avrà a disposizione tre mesi retribuiti all’80%, da utilizzare singolarmente o in condivisione, anche in forma alternata o simultanea.

I successivi mesi di congedo rimangono indennizzati al 30%, mentre l’ultimo mese può non essere retribuito, salvo per situazioni di reddito particolarmente basso.

Le nuove disposizioni si applicano ai genitori lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024 e che fruiscono del congedo parentale dal 1° gennaio 2025 in poi. La misura è estesa anche ai casi di adozione o

affidamento. Per accedere ai tre mesi con retribuzione all’80%, è necessario che il genitore sia un lavoratore dipendente.

L’INPS rammenta anche che i periodi di congedo parentale devono essere utilizzati entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia per adozione o affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età).

Infine, la domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità

telematica, attraverso il portale istituzionale dell’INPS, il Contact center Multicanale o presso gli istituti di patronato.

 

CCNL Funzioni Locali: resoconto della trattativa con le OO.SS.

Continua il confronto tra le Parti sociali per il rinnovo del contratto di settore

Il 22 maggio 2025 si è tenuto l’incontro tra le sigle sindacali e l’Aran per la prosecuzione del tavolo negoziali finalizzato al rinnovo del contratto collettivo nazionale Funzioni Locali per il triennio 2022-2024. 

In apertura, l’Aran ha sottolineato che viste le novità del DL PA, il quale prevede una possibilità di integrazione del fondo del salario accessorio, sia possibile superare le posizioni espresse sulla carenza delle risorse per il contratto nazionale. 

Le Organizzazioni sindacali invece hanno illustrato le importanti criticità applicative e la disomogeneità dell’impatto della norma sugli Enti, in quanto esclude Camere di Commercio, Enti Regionali, Unioni dei Comuni, Consorzi e ASP, e non è applicabile agli Enti “non virtuosi”.  Inoltre, ritengono che in presenza di risorse per il rinnovo del contratto, queste andrebbero destinate a tutti i dipendenti tramite il tabellare. 

Infine, a parere delle stesse sigle, finché il Governo non destinerà risorse direttamente al rinnovo contrattuale, non sarà possibile ridurre il gap che sussiste tra il comparto Funzioni Locali e gli altri comparti del pubblico impiego. 

Dunque, in conclusione, le OO.SS. lamentano che molte delle loro proposte siano rimaste inevase, come in tema di: 

– inquadramento di tutte le Educatrici e delle Insegnanti nell’Area dei Funzionari;

– superamento dell’Area degli Operatori;

-inserimento di un’Area delle Elevate Professionalità;

– superamento delle problematiche connesse al festivo infrasettimanale;

– pagamento delle indennità durante le giornate di ferie. 

Il confronto riprenderà nella giornata del 10 giugno alle ore 11.00.

CCNL Ferrovie dello stato: previsto un aumento medio di 230,00 euro

Le OO.SS. hanno sottoscritto sia il rinnovo del contratto nazionale che quello aziendale

Dopo 18 mesi di trattative nei giorni scorsi sono state siglate tra Agens e le OO.SS. di settore l’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per la Mobilità/Attività ferroviarie e con i vertici del Gruppo Fs Italiane l’ipotesi di rinnovo del contratto aziendale di secondo livello del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, entrambi scaduti il 31 Dicembre 2023. I contratti rinnovati, con scadenza al 31 dicembre 2026, hanno stabilito incrementi salariali e modifiche normative volte al miglioramento concreto delle condizioni di lavoro. 

Il nuovo contratto, affermano le OO.SS., riguarda oltre 90 mila lavoratori e lavoratrici, inclusi quelli impiegati nei servizi appaltati come ristorazione, pulizie, assistenza personale con ridotta mobilità e accompagnamento notturno. Dal punto di vista retributivo prevede un aumento medio di 230,00 euro mensili (su livello C1), da erogare in tre tranches tra giugno 2025 e giugno 2026. E’ inoltre prevista l’erogazione ad agosto 2025 un importo a titolo di Una tantum di 1000,00 euro per coprire il periodo di vacanza contrattuale e la rivalutazione di indennità fondamentali come turni, domenicali, trasferte e rimborsi pasto. Per i lavoratori degli appalti ferroviari, dall’anno 2026 è invece prevista l’introduzione di buoni pasto da 7,00 euro.

Dal punto di vista normativo sono previste novità anche in tema di sicurezza sul lavoro a partire dall’introduzione della figura del Rls di sito e dalla Stop Work Authority, che consente ai lavoratori di interrompere l’attività in caso di potenziale pericolo evitando sanzioni disciplinari.

ln relazione al contratto aziendale del Gruppo FS sono state introdotte misure che potenziano il welfare, la previdenza e la sanità, nonchè un accordo specifico per il recupero del premio di risultato relativo al 2024, stabilito in 950,00 euro e fissati anche gli importi per i premi dei due anni successivi pari a 1100,00 euro per il 2025 con erogazione nel 2026 e 1200,00 euro per il 2026 con erogazione nel 2027. Dal punto di vista retributivo sono state rivalutate alcune indennità. 

Entro il 20 giugno è previsto lo scioglimento della riserva da parte delle organizzazioni sindacali.

Concordato Preventivo Biennale: metodologia di proposta, effetti, affidabilità

Il Decreto 28 aprile 2025 del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.117/2025, stabilisce la metodologia per la determinazione del concordato preventivo biennale, la disciplina degli effetti dello stesso e definisce le disposizioni attuative e i parametri economici da considerare per l’adesione al concordato.

In applicazione dell’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, il MEF approva la metodologia in base alla quale l’Agenzia delle entrate formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nelle note tecniche e metodologiche di cui all’allegato 1 del Decreto per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA.

 

Sulla base della metodologia approvata, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi;
  • il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi;
  • il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

I redditi e il valore della produzione netta determinati con la metodologia approvata rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026

 

L’articolo 4 del Decreto MEF disciplina la cessazione degli effetti del concordato. In particolare, in base a quanto previsto all’articolo 19, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 13/2024, fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dal richiamato articolo 19, comma 2, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle circostanze eccezionali individuate all’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024.

 

L’articolo 5, inoltre, disciplina l’adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. L’Agenzia delle entrate deve tenere conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato. 

A tal fine, i redditi e il valore della produzione netta, individuati con la metodologia approvata, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono ridotti:

in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni;

in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a sessanta giorni e fino a centoventi giorni;

in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a centoventi giorni.

 

Infine, l’articolo 7 tratta le misure per il graduale raggiungimento di un corrispondente livello di affidabilità.

Secondo il primo comma, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 relativa ai redditi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), deve tenere conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la predetta metodologia.

In base al secondo comma, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 relativa al valore della produzione netta deve tenere conto di quanto dichiarato per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e dell’importo individuato con la stessa metodologia.

CCNL Videofonografia Industria: sottoscritto l’accordo di rinnovo integrativo

Definiti gli aspetti normativi ed economici e prevista la confluenza nel CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche, editoriali, digitali ed affini

Il 22 maggio 2025, le Parti sociali Afi, Fii, Pmi, Univideo, Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno stipulato una intesa integrativa all’ipotesi di accordo siglata in data 14 aprile 2025, la quale si intende ratificata a seguito della sottoscrizione dell’accordo in esame. 

Con tale accordo, le Parti hanno stabilito di confluire il settore, a decorrere dal 1° gennaio 2027, nel settore regolato dal CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche editoriali, digitali e affini. 

Con riferimento alla previdenza complementare, è stato confermato l’incremento, a partire dal 1° gennaio 2026, dell’aliquota a carico del datore di lavoro che sarà pari a 1,4%

Per l’anno 2027, il contributo previsto a favore del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa pari a 156,00 euro annui verrà suddiviso tra azienda e lavoratore. Pertanto, è prevista una quota pari a 9,00 euro mensile a carico dell’azienda e 4,00 euro a carico del lavoratore.

Inoltre, per l’anno 2026, tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e a tempo determinato di durata non inferiore ai 12 mesi, si intendono iscritti automaticamente al Fondo ed il contributo di 156,00 euro sarà integralmente a carico dell’azienda.

Sul versante economico, è stato confermato l’aumento previsto dall’ipotesi di accordo e diffuse le tabelle con i nuovi minimi contrattuali. 

Livello Minimi al 1.9.2016 Indennità di contingenza Minimi dal 1.07.2025  

Minimi dal 1.03.2026

 

Q 1.596,13 532,58 1.730,33 1.907,23
8 1.558,37 532,58 1.687,07 1.856,72
7 1.379,32 527,95 1.497,02 1.652,17
6 1.212,10 522,52 1.322,10 1.467,10
5 1.135,97 520,96 1.239,37 1.375,67
4 1.013,83 517,38 1.109,53 1.235,68
3 887,22 514,19 976,32 1.093,77
2 782,24 511,45 862,54 968,39
1 712,01 509,94 786,81 885,41