Agevolazione “prima casa” con dichiarazione di successione presentata oltre il termine di 12 mesi

Pubblicata una nuova consulenza giuridica dell’Agenzia delle entrate in ordine all’individuazione di un limite temporale alla possibilità di richiedere l’agevolazione “prima casa” in un momento successivo al termine per la presentazione della dichiarazione di successione (Agenzia delle entrate,

In relazione all’agevolazione ”prima casa” per i trasferimenti derivanti da successioni o donazioni, l’articolo 69 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, comma 3, prevede che le imposte ipotecaria e catastale vengano applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione. Il successivo comma 4 dello stesso articolo 69 dispone che le dichiarazioni di cui alla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, siano rese dall’interessato nella dichiarazione di successione.

 

Al riguardo, la circolare 7 maggio 2001, n. 44, dell’Agenzia chiarisce che la volontà di fruire delle agevolazioni deve essere affermata dal richiedente con una dichiarazione sostitutiva, da allegare alla dichiarazione di successione e nella quale deve essere evidenziata la sussistenza, al momento del trasferimento dell’immobile, dei requisiti e delle condizioni previste per l’acquisto della prima abitazione. Nel caso in cui non siano state rese dal contribuente le dichiarazioni relative ai requisiti e alle condizioni per fruire dell’agevolazione “prima casa”, nella dichiarazione di successione, la risoluzione 2 ottobre 2006, n. 110/E chiarisce che la possibilità di integrare successivamente l’atto, può estendersi anche ai trasferimenti di immobili derivanti da successione o donazione.

 

Pertanto, al pari delle ipotesi di omissione delle suddette dichiarazioni nell’atto di compravendita, è possibile, con un atto integrativo, nella medesima forma dell’atto precedente, rendere successivamente le dichiarazioni omesse, anche per i trasferimenti derivanti da successione e donazione.

Nei trasferimenti per successione, dunque, le citate dichiarazioni devono essere rese in sede di dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva.

 

In relazione ai termini per la presentazione della dichiarazione di successione, l’articolo 31 del TUS prevede che la dichiarazione debba essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione può essere modificata.

Con riferimento ai termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta, il successivo articolo 33 prevede che i soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l’accertamento d’ufficio.

Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l’imposta è accertata e liquidata d’ufficio a norma dell’art. 35. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa, si procede d’ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell’imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L’avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa (articolo 27 del TUS, comma 4).

Dal combinato disposto dei suddetti articoli, emerge che nelle ipotesi in cui la dichiarazione di successione sia presentata oltre il termine ordinario di dodici mesi, ma prima della notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio e, comunque, entro il termine di decadenza dell’azione di accertamento dell’omessa dichiarazione, la dichiarazione sia liquidata dall’ufficio.

 

La possibilità di richiedere l’agevolazione ”prima casa”, con dichiarazione integrativa o sostitutiva, trova un limite temporale nella notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta, ex articolo 27, comma 3, del TUS.

In caso di dichiarazione di successione omessa, l’Agenzia ritiene che l’agevolazione ”prima casa” possa essere richiesta entro il termine di decadenza dall’azione di accertamento dell’omessa dichiarazione e, dunque, entro cinque anni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione omessa.

 

Nelle ipotesi in cui la dichiarazione di successione sia presentata in un momento successivo allo scadere del termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l’agevolazione ”prima casa” non potrà essere richiesta in mancanza del suddetto requisito al momento dell’apertura della successione, atteso che la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto (ex Nota II-bis, lettera a) o in un atto integrativo prima dello scadere del termine di diciotto mesi (risoluzione 27 aprile 2017, n. 53).

CCNL Enel: resoconto dell’incontro con le OO.SS.

Valutato l’andamento degli impegni presi con gli ultimi accordi firmati ad aprile e settembre 2024

Il 17 dicembre 2024, le Parti sociali E- Distribuzione, Filctem, Flaei e Uiltec si sono incontrate per verificare i risultati degli impegni presi con gli accordi siglati in data 24 aprile e 19 settembre 2024. 
Dal punto di vista delle immissioni per il triennio 2024 – 2026, è stato confermato che sono stati assunti 559 operai (ai quali si aggiungono ulteriori 8 risorse provenienti dalla Produzione) per un totale di 1142 risorse inserite nell’anno corrente. A questi numeri, si aggiungono i 356 impiegati e tecnici, provenienti da altre società del Gruppo, per un totale pari a 1142 risorse immesse. 
Viene previsti circa 100 passaggi, a inizio dell’anno prossimo, del personale con qualifica di operaio a tecnico ed impiegato, verso le unità specialistiche MS, TS, CO e Verifiche. Vi saranno ulteriori 330 passaggi nel biennio 2025 – 2026 verso le attività tecniche delle U.T.
Si procederà anche con l’avvio del progetto che riguarderà inizialmente 8 U.T. (SV, NA, NU, FR, PR, TP, VE, CZ) e che prevedrà, a seguito di adeguata formazione e inserimento di nuovi organici, l’internalizzazione di alcune attività inerenti a: componenti BT, Linee e prese aeree BT, cabine secondarie, PTP, Linee aeree e componenti MT.
Infine, si è deciso di riconvocare il tavolo di confronto a gennaio, per affrontare il tema dell’evoluzione professionale dei tecnici di Rete; il progetto riorganizzativo per il servizio segnalazione guasti (SSG) e per apportare alcune precisazioni dopo l’assemblea partecipata tenutasi con i lavoratori LST, sul testo dell’accordo sottoscritto il 6 novembre.
Le Organizzazioni sindacali garantiscono che, sempre nel mese di gennaio, partirà la trattativa sul rinnovo del contratto di settore.

Il numero dei partecipanti ai corsi sulla sicurezza per lavoratori equiparati

Pervenuto un quesito sul limite massimo di 35 persone nelle aule formative (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Interpello 12 dicembre 2024, n. 8).

Sul tema dei corsi di formazione sulla sicurezza, l’Università di Siena ha avanzato un quesito alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, l’ateneo ha chiesto indicazioni circa la possibilità di riconoscere gli insegnamenti inseriti nella carriera degli studenti universitari che rientrano nella definizione di “lavoratori equiparati“, equivalenti ai corsi di formazione a rischio alto ex articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, nonostante che in alcuni corsi di studio il numero di partecipanti possa essere superiore alle 35 unità, dal momento che l’università si assume la responsabilità di effettuare un esame finale secondo standard accademici.

La commissione, riferendosi tra le altre norme proprio all’articolo 37 del decreto legislativo citato e al precedente interpello n. 2/2024, ha innanzitutto ritenuto di non poter formulare un riscontro in ordine alla valenza dei contenuti della formazione e della metodologia di insegnamento proposti, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo in questione.

Peraltro, la Commissione ha anche ribadito che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti a ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

CCNL Autoferrotranvieri: la preintesa diventa ipotesi

Previsto lo scioglimento della riserva entro il 24 gennaio

Lo scorso 18 dicembre si sono incontrate Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl- Autoferro al Ministero dei Traporti per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri procedendo alla firma del verbale che ha trasformato la preintesa dello scorso 13 dicembre in ipotesi.
Tra le novità della preintesa, a livello economico, è prevista l’Una Tantum pari a 500,00 euro a febbraio 2025, un trattamento integrativo dell’importo di 40,00 euro mensili in caso di definizione di accordi aziendali; in assenza di accordo, invece, l’erogazione di un importo pari a 20,00 euro mensili, convertibili in 2 giornate di permesso retributivo. 
Previsto lo scioglimento della riserva entro il 24 gennaio.

CCNL Forze armate: firmata l’ipotesi di accordo

Previsti aumenti retributivi ed indennità per il personale non dirigente delle forze di polizia a ordinamento civile, delle forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate

E’ stato sottoscritto il 18 dicembre 2024 l’ipotesi di accordo relativo al personale del comparto Difesa – Sicurezza per il triennio 2022 – 2024 che interessa le oltre 430 mila unità del personale non dirigente delle forze di polizia a ordinamento civile, delle forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate. 
Oltre alle Organizzazioni sindacali delle forze di polizia a ordinamento civile, tale accordo è stato firmato anche dalle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM), introdotte per la Difesa, a seguito della L. n.46/2022, in luogo dei Comitati Centrali della Rappresentanza militare (Co.Ce.R.).
Le Parti sociali hanno, con esso, previsto un aumento medio mensile a regime pari a 198,00 euro (di cui 173 per lo stipendio e le indennità fisse e continuative e la somma restante destinata al trattamento accessorio), permettendo un incremento stipendiale di circa 100,00 euro per la qualifica di base di ogni corpo e forza. In termini percentuali: 
– incremento del 5,89% per il 2024;
– incremento del 6,11% per il 2025;
– incremento del 6,15% per il 2026.
Inoltre, l’accordo in esame estende le indennità finalizzate a incentivare specifiche attività dei diversi Corpi e Forze e ne istituisce di nuove (ad esempio, vengono previste unità operative di primo intervento, conduttori cinofili, di presidio territoriale ecc..). 
Per le Forze armate, viene introdotta l’indennità per i servizi notturni e aumentato il compenso forfettario di guardia; vengono inoltre riconosciute nuove indennità operative (es. artificiere di reparto, manutentore aeromobili, supporto tecnico operazioni speciali, ecc..) e rivalutate quelle esistenti (es. indennità di marcia, soccorritore marittimo, ecc.). 
Dal punto di vista normativo, viene rafforzata la casistica e le tipologie degli istituti di welfare sociale, riconosciuto il diritto di partecipazione alle neocostituite APCSM e riscritta la normativa in materia di aggregazioni associative per la Polizia a ordinamento civile.
L’iter che dovrà affrontare l’accordo prevede: l’approvazione formale da parte del Consiglio dei Ministri, la registrazione da parte della Corte dei conti, l’emanazione di due distinti Decreti del Presidente della Repubblica e infine, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.