CCNL Agenzie di somministrazione: firmata l’ipotesi di accordo

Con il rinnovo le Parti Sociali hanno posto maggiore attenzione alla formazione e allo sviluppo delle competenze professionali

Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro e le Organizzazioni Sindacali di categoria Felsa-Cisl, Nidil-Cgil e Uiltemp, dopo oltre due anni di intense trattative, hanno sottoscritto nei giorni scorsi l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori in somministrazione. 
Tra le novità più rilevanti emerge una speciale attenzione dedicata alla formazione e allo sviluppo delle competenze professionali. Il rinnovo regola infatti in modo pattizio l’utilizzo delle risorse del fondo Formatemp dedicate alla formazione, allineandosi alle recenti modifiche normative introdotte dal “Collegato Lavoro”. 
L’intesa dal punto di vista normativo, per rispondere alla difficoltà del Fondo di solidarietà del settore, che oggi eroga la cassa integrazione e altre prestazioni a sostegno dei lavoratori, prevede un raddoppio del finanziamento che sarà di 0,45% dell’imponibile a carico delle Agenzie per il Lavoro e 0,15% a carico dei lavoratori. L’indennità di disponibilità, sia ordinaria sia in caso di procedura di ricollocazione (ex art. 25), è stata aumentata, con percentuali superiori al 15%, portandola rispettivamente da 800,00 euro mensili a 1.000,00 euro e da 1.000,00 euro a 1.150,00 euro, prevedendo anche verifiche periodiche di adeguatezza in base all’andamento dell’inflazione. Anche le prestazioni della bilateralità vengono incrementate del 20%.
Sono state inoltre rafforzate le relazioni sindacali, soprattutto a livello decentrato, che potranno permettere una puntuale verifica anche della parità di trattamento e delle condizioni di lavoro e si potrà aprire una contrattazione di secondo livello con le singole agenzie per politiche redistributive. 
Come affermano Felsa, Nidil e UilTemp il rinnovo conferma l’importanza dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore e del ruolo centrale del sindacato.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi: secondo incontro per il rinnovo del contratto

Unionmeccanica risponde alle richieste avanzate dalle OO.SS. il 16 dicembre 2023

Il 3 febbraio 2025 si è tenuto il secondo confronto tra Unionmeccanica e le sigle sindacali Fim, Fiom ed Uilm per il rinnovo del contratto scaduto il 31 dicembre 2024 che interessa i 400.000 dipendenti del settore.
A parere di Unionmeccanica, lo scenario odierno della situazione generale risulta assai critica, constatando anche un rallentamento economico per i settori Automotive, Siderurgia ed Elettrodomestico ed i pochi effetti prodotti dal PNNR, rendendo difficile un rinnovo del CCNL in oggetto. 
Con riferimento alle richieste mosse dalle OO.SS. e presentate in piattaforma, Unionmeccanica ha risposto su quasi tutti i punti, non pronunciandosi sul lato economico. 
Non sono state accolte le richieste riguardanti una ridefinizione dell’inquadramento professionale, in quanto ritenuta di scarsa utilità per le imprese al pari della richiesta di rendere effettivamente praticabile la formazione continua per tutti i lavoratori e di introdurre i break formativi in materia di prevenzione e sicurezza. 
Anche rispetto alla regolamentazione del mercato del lavoro, Unionmeccanica ha replicando affermando che non è necessario alcun intervento negoziale essendoci una corretta applicazione delle norme nelle aziende. 
Infine, sono stati definiti i prossimi incontri per il 3 ed il 17 marzo 2025. Partiranno dai prossimi giorni anche le assemblee informative in ogni luogo di lavoro.

Ebipro: le prestazioni del 2025

Dal 1° febbraio si può richiedere il rimborso per attività sportive, trasporto pubblico e tasse universitarie

Ebipro, l’Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali, ha previsto nuovi termini per la presentazione delle domande di rimborso decorrono da sabato 1° febbraio 2025 fino a sabato 31 maggio 2025.
Le domande di rimborso interessano: 
attività sportive;
trasporto pubblico;
tasse universitarie
L’Ente ha reso, inoltre noto che per:
–  “attività sportive” e “trasporto pubblico”  sono ammessi al rimborso i soli documenti di spesa emessi nell’anno 2024 (data indicata in fattura);
– “tasse universitarie” sono prese in considerazione le sole ricevute di versamento delle tasse e rate universitarie relative all’anno accademico 2024/2025.

Lavoratrici madri: le indicazioni per il bonus nel 2025

Riepilogate le novità previste dalla Legge n. 213/2023 e dalla Legge n. 207/2024 (INPS, messaggio 31 gennaio 2025, n. 401).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha fornito un quadro riassuntivo delle novità previste dalle leggi di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e 2025 (Legge n. 207/2024) in materia di Bonus mamme.

In particolare, la Legge di bilancio 2024 ha previsto un esonero totale dei contributi previdenziali per le madri di 3 o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Questo esonero, che può arrivare fino a 3.000 euro annui, è applicabile solo alle lavoratrici con contratto dipendente a tempo indeterminato, escludendo i rapporti di lavoro domestico (articolo 1, comma 180, Legge n. 213/2023). In considerazione dell’espressa previsione dell’efficacia temporale della suddetta misura fino al 31 dicembre 2026, la stessa può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita (o l’affido/adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026.

In via sperimentale, ai sensi del successivo comma 181, tale esonero è stato esteso, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di 2 figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. La suddetta estensione, però, non è più applicabile dal 1° gennaio 2025.

In tali ipotesi, la decontribuzione troverà applicazione a decorrere dal mese di realizzazione di tale evento, sempre che le lavoratrici madri siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Dal canto suo, la Legge di bilancio 2025 ha previsto un parziale esonero contributivo per le lavoratrici madri di 2 o più figli, a condizione che il reddito non superi i 40.000 euro annui. Questo esonero sarà valido fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e non sarà cumulabile per gli anni 2025 e 2026 con l’esonero previsto dalla Legge di bilancio 2024. A partire dal 2027, per le madri di 3 o più figli, l’esonero si estende fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. 

L’adozione di un decreto attuativo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornirà ulteriori indicazioni sulla gestione di queste agevolazioni.

CCNL Commercio (Cifa-Confsal): con l’accordo previsti nuovi minimi retributivi

Dal 1° gennaio 2025 sono previsti nuovi importi tabellari

Il 15 gennaio 2025 Cifa Italia, Confsal Federlavoratori e Confsal hanno sottoscritto un verbale di accordo con il quale hanno stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2025 siano adeguati i minimi tabellari in essere e che vengano applicate nuove tabelle salariali ai lavoratori del settore commercio, terziario, distribuzione, servizi, pubblici esercizi e turismo. Pertanto, le nuove retribuzioni sono quelle indicate nelle tabelle di seguito. 

Minimi retributivi settore commercio, terziario, distribuzione e servizi

Livello Minimo dall’1.6.2024 al 28.2.2025 Minimo dall’1.3.2025 al 31.10.2025 Minimo dall’1.11.2025
Quadro 2.880 2.930 2.990
1 2.410 2.455 2.510
2 2.150 2.190 2.240
3 1.915 1.945 1.990
4 1.725 1.750 1.790
5 1.605 1.630 1.660
6 1.495 1.515 1.545
7 1.355 1.375 1.405

L’importo del minimo relativo al Quadro è comprensivo dell’indennità di funzione pari a 180,00 euro mensili lordi.

Minimi retributivi settore turismo e pubblici esercizi

Livello Minimo dall’1.6.2024 al 31.5.2025 Minimo dall’1.6.2025
Quadro 2.230 2.290
1 1.995 2.045
2 1.825 1.870
3 1.720 1.765
4 1.625 1.665
5 1.520 1.560
6S 1.465 1.500
6 1.445 1.480
7 1.375 1.390

L’importo del minimo relativo al Quadro è comprensivo dell’indennità di funzione pari a 70,00 euro mensili lordi.