INAIL: riduzione dei premi e contributi assicurativi 2025

Con circolare 23 dicembre 2024, n. 46, l’Inail fornisce indicazioni sulla misura della riduzione per il 2025 per i premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla Legge 20 febbraio 1958, n. 93 e per i contributi assicurativi della gestione agricoltura

Con effetto dal 1° gennaio 2014, l’articolo 1, comma 128, Legge n. 147/2013 ha disposto la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle more dell’aggiornamento delle relative tariffe. La riduzione è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Inail, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale.

La riduzione non si applica ai premi assicurativi per i quali dal 1° gennaio 2019 è intervenuto l’aggiornamento delle relative tariffe, approvate con i decreti interministeriali 27 febbraio 2019, che riguardano: le tariffe dei premi delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” e “Altre Attività”, che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione; la tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare; la tariffa dei premi della gestione Navigazione.
Dal 1° gennaio 2023 la riduzione non si applica, inoltre, ai premi per l’assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC, per i quali è intervenuta la revisione di cui al decreto interministeriale 6 settembre 2022.
La riduzione non si applica, infine, ai premi speciali unitari per alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, per i quali è intervenuta la revisione di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 2023, n. 126. La revisione, originariamente prevista per il solo anno scolastico/accademico 2023-2024, è stata successivamente estesa anche all’anno scolastico/accademico 2024-2025.

Riduzione per l’anno 2025

Per l’anno 2025 la riduzione dei premi e contributi dovuti si applica esclusivamente:
– ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla Legge 20 febbraio 1958, n. 93;
– ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’Inps.

Per l’anno 2025 la riduzione dei premi e dei contributi è stata fissata nella misura pari al 14,80% dal decreto 24 settembre 2024. Restano fermi gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023-2025 da utilizzare per l’applicazione della riduzione in argomento ai soli premi e contributi sopra indicati, per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.

Applicazione della riduzione

Per quanto riguarda i criteri di applicazione, stabiliti dal  22 aprile 2014, si ricorda che l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale.

Attività iniziata da oltre un biennio

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali e per i contributi della gestione agricoltura.
Per il 2025 si applicano gli Indici di Gravità Media valevoli per il triennio 2023-2025 aggiornati con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail del 2 agosto 2022, n. 176 approvata dal decreto interministeriale 20 settembre 2022.
Per l’anno 2025, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2023.

Attività iniziata da non oltre un biennio

In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La domanda  deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.
Per fruire della riduzione sui premi speciali unitari dovuti per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, gli interessati – possessori di apparecchi radiologici e sostanze radioattive – devono presentare la domanda attraverso l’apposito servizio online.
Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata dagli interessati compilando l’apposito modulo di domanda Riduzione L 147-2013 primo biennio Agricoltura pubblicato sul sito istituzionale.
Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2025 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2023.
Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2025 nella nuova misura del 14,80% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.

CCNL Moda Art. (Conflavoro-Confsal): siglato il rinnovo del contratto

Previsti aumenti retributivi per i dipendenti del settore

Il giorno 20 dicembre 2024 Conflavoro Pmi, Fesica e Confsal hanno sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo nazionale relativo al settore Moda Artigianato – Pelletteria, Calzaturiero, Tessile, Abbigliamento e Affini, Chimica e Ceramica, scaduto in data 31 dicembre 2023. 
Per i dipendenti del settore l’accordo ha previsto aumenti economici alle seguenti decorrenze:
– 1° gennaio 2025;
– 1° ottobre 2025;
– 1° ottobre 2026.

Settore tessile abbigliamento

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Primo livello/ Q*  1.976,00  2.041,00  2.114,00
Secondo livello  1.850,00  1.912,00  1.980,00
Terzo livello  1.697,00  1.752,00  1.815,00
Quarto livello  1.568,00  1.619,00  1.677,00
Quinto livello  1.503,00  1.552,00  1.607,00
Sesto livello  1.439,00  1.487,00  1.540,00
Settimo livello  1.361,00  1.406,00  1.456,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro.

Settore tessile calzaturiero

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Primo livello/ Q*  1.975,00  2.040,00  2.113,00
Secondo livello  1.863,00  1.924,00  1.993,00
Terzo livello  1.704,00  1.760,00  1.823,00
Quarto livello  1.576,00  1.627,00  1.686,00
Quinto livello  1.512,00  1.561,00  1.617,00
Sesto livello  1.448,00 1.496,00  1.550,00
Settimo livello  1.366,00  1.411,00  1.461,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro.

 

Settore lavorazioni a mano e su misura

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Primo livello/ Q*  1.973,00  2.038,00  2.109,00
Secondo livello  1.842,00  1.902,00  1.969,00
Terzo livello  1.688,00  1.743,00  1.805,00
Quarto livello  1.559,00  1.610,00  1.667,00
Quinto livello  1.495,00  1.544,00  1.598,00
Sesto livello  1.431,00  1.478,00  1.530,00
Settimo livello  1.353,00  1.397,00  1.446,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a € 20,70€

Settore occhialeria

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Secondo livello  1.917,00  1.979,00  2.051,00
Terzo livello  1.736,00  1.792,00  1.857,00
Quarto livello  1.623,00  1.675,00  1.736,00
Quinto livello  1.525,00  1.574,00  1.631,00
Sesto livello  1.470,00  1.517,00  1.572,00
Settimo livello  1.410,00  1.455,00  1.508,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro. 

 

Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro, Concia

 

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Primo livello/ Q*  2.129,00  2.194,00  2.284,00
Secondo livello  1.989,00  2.050,00  2.133,00
Terzo livello  1.790,00  1.844,00  1.919,00
Quarto livello  1.697,00  1.749,00  1.820,00
Quinto livello S**  1.650,00  1.700,00  1.770,00
Quinto livello  1.602,00  1.651,00  1.718,00
Sesto livello  1.531,00  1.578,00  1.642,00
Settimo livello  1.431,00  1.474,00  1.534,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro. 

** Livello inquadrabile solo per il Settore Concia.

Settore Ceramica, Terracotta, Gres

 

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Primo livello/ Q*  1.894,00  1.955,00  2.026,00
Secondo livello  1.729,00  1.785,00  1.849,00
Terzo livello  1.638,00  1.690,00  1.751,00
Quarto livello  1.572,00  1.623,00  1.682,00
Quinto livello  1.516,00  1.565,00  1.622,00
Sesto livello  1.467,00  1.514,00  1.569,00
Settimo livello  1.384,00  1.428,00  1.480,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro. 

CCNL Giornalisti Testate Periodiche Locali: nuovi minimi a gennaio 2025

 L’aumento retributivo a regime è di 100,00 euro lordi al mese:  prima tranche pari a 50,00 euro lordi  a gennaio 2025 e seconda tranche a gennaio 2026

L’11 dicembre è stato sottoscritto da Anso e Usc – Federazione Italiana Settimanali, Fnsi – Federazione Nazionale della Stampa Italiana il CCNL Giornalistico per la regolamentazione delle prestazioni lavorative dei giornalisti professionisti e pubblicisti e del praticanti in regime di lavoro subordinato.
Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. A livello economico è previsto un aumento retributivo, in cifra fissa, pari a 100,00 euro lordi al mese:
– 50,00 euro lordi a gennaio 2025;
– 50,00 euro lordi a gennaio 2026.
Di seguito i nuovi minimi.

Qualifica Minimo 1° gennaio 2025 Minimo 1° gennaio 2026
Collaboratore fisso 1.430,00 1.480,00
Praticante 1.450.00 1.500,00
Redattore (con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico) 1.570,00 1.620,00
Redattore (con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico) 1.710,00 1.760,00
Coordinatore 1.850,00 1.900,00

Per quanto riguarda gli scatti biennali di anzianità salgono da 7 ad 8.
A livello normativo vengono aumentati i permessi retribuiti:
– da due a quattro giorni per la partecipazione ai corsi della Formazione Professionale Continua prevista dall’Ordine dei giornalisti;
– da dieci a dodici giorni i permessi annuali retribuiti in favore di chi viene eletto negli Organi direttivi di Inpgi, Casagit e Consigli degli Ordini professionali.
Il CCNL conferma l’assicurazione per gli infortuni extraprofessionali e rinnova, con clausole migliorative,  il Piano Sanitario ‘Salute Azienda’.

Piccole e medie imprese: le novità nel DDL del Governo

Il Consiglio dei ministri, su proposta del MIMIT, durante la seduta del 23 dicembre 2024, ha avviato l’esame di un disegno di legge annuale sulle Piccole e medie imprese (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 23 dicembre 2024, n. 109). 

Il Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024 ha avviato l’esame del disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese.

 

Il provvedimento interviene, tra gli altri, sui seguenti profili:

  • sospensione di imposta in favore delle imprese aderenti ad un contratto di rete;

  • risorse per programmi di investimento nella filiera della moda;

  • centrali consortili” quali enti mutualistici di sistema;

  • pensionamento flessibile, mediante riduzione dell’orario di lavoro di lavoratori in procinto di raggiungere l’età pensionabile e contestuale assunzione di

  • lavoratore di età non superiore a 34 anni;

  • riforma della disciplina dei confidi;

  • fattispecie oggetto di cartolarizzazione estendendola ai destocking di magazzino;

  • esonero dall’assicurazione obbligatoria ai carrelli elevatori e veicoli utilizzati in zone portuali e aeroportuali;

  • modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

  • disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, anche in “lavoro agile”;

  • definizione degli operatori del settore Horeca;

  • termini previsti perché i Consorzi industriali possano riacquistare le aree cedute;

  • contrasto alle false recensioni online;

  • testo unico in materia di start up innovative, incubatori di start up e PMI innovative;

  • ruolo e funzioni del Garante per le micro, piccole e medie imprese.

Il conguaglio dei contributi previdenziali e assistenziali di fine anno 2024: le indicazioni

Forniti chiarimenti sulle operazioni in questione per i datori di lavoro che utilizzano il flusso UniEmens (INPS, circolare 23 dicembre 2024, n. 108).

L’INPS ha fornito indicazioni riguardanti le modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2024, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione. I chiarimenti e le precisazioni sono indirizzati ai datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens, nonché ai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso UniEmens ListaPosPA.

In particolare, vengono illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

– elementi variabili della retribuzione, ai sensi del D:M. 7 ottobre 1993;

– massimale contributivo e pensionabile (articolo 2, comma 18, Legge n. 335/1995);

– contributo aggiuntivo IVS 1% (articolo 3-ter, D.L. n. 384/1992);

– conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;

fringe benefits esenti non superiori al limite di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti ed elevato a 2000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico per l’anno 2024 (articolo 1, comma 16, Legge n. 213/2023 e dell’articolo 51, comma 3, D.P.R. n. 917/1986);

mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

auto aziendali a uso promiscuo;

prestiti ai dipendenti;

– conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;

– rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;

– gestione delle operazioni societarie.

I termini per l’effettuazione del conguaglio

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2024” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2025), anche con quella di competenza di “gennaio 2025” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2025), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie. 

Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’INPS fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2025” (scadenza di pagamento 16 marzo 2025), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2025.

Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 22 della Legge n. 177/1976, potrà avvenire anche con la denuncia di competenza del mese di “febbraio 2025”.